Se un assegno non trasferibile viene inviato tramite posta, poi trafugato e incassato da un soggetto non legittimato, chi ne risponde?
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 26 maggio 2020, n. 9769 (testo in calce), ha affermato che vi sia una corresponsabilità tra il mittente e la banca. Infatti, l’uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione, comporta l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Fonte: altalex.com
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