Il danno parentale spetta anche al concepito

danno

Il pregiudizio può provarsi anche con presunzioni semplici dato che è l’esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare (Cass. n. 4571/2023).

Cos’è il danno parentale

Il danno parentale è una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto con il familiare, che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto (Cassazione civile, ordinanza n. 4571/2023 ).

Si tratta quindi di un danno che può essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, dato che è l’esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare.

Per tale motivo, il danno parentale va riconosciuto anche ai figli in via presuntiva, a prescindere dall’età che avevano all’epoca dell’evento che ha coinvolto il genitore, dato che in conseguenza di quanto accaduto subiranno comunque uno sconvolgimento del proprio stile di vita.

Fonte: altalex.com

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