La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 marzo 2021 – 2 luglio 2021 n. 18785 (testo in calce) conferma l’orientamento secondo cui si deve escludere che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale, incondizionata e illimitata, per i figli maggiorenni disoccupati. Infatti, l’assegno è revocabile qualora i figli non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale per colpa, ad esempio, a causa di un comportamento negligente o per inettitudine o trascuratezza.
Inoltre, l’avanzare dell’età è un elemento rilevante
Infatti, l’età nella quale si è concluso il percorso di studi fa presumere che la persona sia ormai inserita nella società e che la mancanza di indipendenza economica derivi da una sua inerzia colpevole. Tale presunzione è vinta dalle situazioni in cui vi siano ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali oppure motivi oggettivi.
Fonte: altalex.com
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