La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 4, c.p., è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, e dunque anche per i delitti in materia di stupefacenti essendo compatibile con la fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990.
La circostanza ex art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con qualsiasi reato commesso per motivi di lucro, quale che sia la natura giuridica del bene protetto.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 6 aprile 2021, n. 12967.
Fonte: altalex.com