Il soggetto non percettore di reddito (casalinga, studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro.
Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell’infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682
Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.
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