La Cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza 21 gennaio 2020, n. 1202 sancisce che se l’accordo di separazione personale tra i coniugi, concluso nell’ambito della negoziazione assistita, riguarda anche il trasferimento di beni immobili, l’atto dovrà essere autenticato da un notaio, non avendo gli avvocati delle parti potere certificativo.
Un tassello fondamentale da tenere in considerazioni per le fattispecie coinvolte.