Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è un procedimento cautelare che l’agente della riscossione può attivare decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il fermo deve essere preceduto da una comunicazione con la quale l’agente della riscossione avvisa il debitore che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro l’ulteriore termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
In caso di contestazione del fermo amministrativo il soggetto legittimato passivo è l’agente di riscossione.
Così ha sancito la Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 07/05/2018 n° 10854.
Fonte: altalex.com