La crisi dell’azienda del conduttore è un motivo legittimo per il recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso non abitativo.
E’ quanto sancito dalla Cassazione Civile, Sez. III, nella sentenza del 28 febbraio 2019, n. 5803.
La crisi dell’azienda del conduttore è un motivo legittimo per il recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso non abitativo.
E’ quanto sancito dalla Cassazione Civile, Sez. III, nella sentenza del 28 febbraio 2019, n. 5803.
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