Verifiche tributarie: un po’ di chiarezza con l’aiuto degli esperti in materia

Verifiche tributarie

Le verifiche fiscali sono un deterrente importante nella continua lotta all’evasione. Nella fase di verifica, le autorità preposte si avvalgono di alcuni strumenti specifici che consentono un controllo più ampio, ad esempio le verifiche tributarie che vengono effettuate presso gli uffici, le case o gli esercizi commerciali dei contribuenti.

Come avviene una verifica tributaria

Per fare un po’ di chiarezza sulla materia, andiamo a spiegare le fasi di una verifica tributaria, facendo luce sui diritti e sui doveri dei cittadini, nonché sui possibili risvolti della verifica stessa.

Trattandosi di una materia tecnica piuttosto complessa, abbiamo richiesto la consulenza di uno studio commercialista e fiscalista a Roma, che, nella gamma dei servizi offerti al pubblico, si occupa anche di consulenza fiscale.

La verifica tributaria avviene durante la fase istruttoria di un accertamento fiscale, ovvero nel momento in cui vengono raccolte tutte le informazioni su soggetto passivo d’imposta, il quale sarà tenuto ad accettare le operazioni di verifica da parte delle autorità.

L’intervento diretto da parte delle autorità altro non è che una misura volta a consentire il contraddittorio preventivo e condurre all’adempimento spontaneo del soggetto che viene sottoposto alla verifica.

I diritti del contribuente

La possibilità di ricorrere al contraddittorio preventivo si traduce nel diritto di essere ascoltati prima di essere sottoposti a qualsivoglia provvedimento lesivo. Tale diritto è stato introdotto con gli artt. 47 e 48 della Carta della Ue e con l’articolo 41 della stessa riguardante il diritto ad una buona amministrazione. Le attività di verifica da parte delle autorità sono molto importanti perché preannunciano l’emissione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve perciò essere messo a conoscenza dei diritti che può esercitare, affinché possa servirsi della propria documentazione fiscale senza compromettere la propria difesa.

Verifica tributaria: come fronteggiare l’ispezione

A seconda del luogo in cui avviene la verifica, la legge prevede regimi  di autorizzazione differenti, ovvero delle regole che, qualora venissero disattese, potrebbero causare l’annullamento delle attività compiute dalle autorità e dalla Guardia di Finanza nell’esercizio delle loro funzioni.

Se le ispezioni hanno luogo presso i locali adibiti all’esercizio delle attività commerciali, gli agenti devono essere in possesso di un ordine di accesso del capo dell’Ufficio Tributario. Nel caso in cui le verifiche avvengano all’interno dell’abitazione del contribuente, si rende indispensabile l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica a tutela dell’inviolabilità del domicilio e della persona stessa.

Una volta effettuato l’accesso, le autorità provvederanno alla fase di ricerca finalizzata al recupero del materiale necessario per gli accertamenti e per l’eventuale repressione dell’evasione fiscale: la ricerca riguarda libri, registri, documenti e supporti informatici (art. 52 del decreto n. 633/72), ovvero materiali che gli ispettori possono richiedere al contribuente e che questi può mostrare spontaneamente.

Attenzione: nel caso di mancata consegna da parte del contribuente, tutta la documentazione che questi si è rifiutato di esibire non potranno più essere valutati a suo favore in un momento successivo (5° comma dell’art. 52 del D.P.R. 633/72).

Dopo aver reperito tutto il necessario, segue un processo tecnico che annovera diverse attività di ispezione, riscontro e rilevazione, che rientrano in quella che viene definita come “fase documentale”.

Come si conclude la verifica?

La fase conclusiva dell’ispezione è caratterizzata dal Processo Verbale di Constatazione (PVC), ovvero un atto pubblico volto ad ufficializzare le osservazioni che il soggetto sottoposto a verifica ritiene errate e che “fa piena prova fino a querela di falso” (art. 2700 del Codice Civile).

Il PVC

Sottoscritto sia dall’ispettore sia dal contribuente, il PVC contiene tutto quello che emerge dalle verifiche, incluse le dichiarazioni di terze persone che possono essere interpellate durante le fasi dell’ispezione. Ogni eventuale recriminazione deve essere presentata dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento del PVC. L’emissione di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di rilascio del PVC.

Normative di riferimento

Contenute nell’art. 52 D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 e succ. modificazioni e integrazioni, le norme che disciplinano il potere di accesso, ricerca, verifica e ogni altra attività di ispezione ritenuta necessaria per l’accertamento delle imposte, regolano tutto il processo di verifica cui viene sottoposto il contribuente.

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