La richiesta del rateizzo parziale presso l’Agenzia della Riscossione non è nè riconoscimento del debito esattoriale nè atto interruttivo della prescrizione.
Così ha stabilito la Cassazione con l’Ordinanza n° 18 del 2018.
La richiesta del rateizzo parziale presso l’Agenzia della Riscossione non è nè riconoscimento del debito esattoriale nè atto interruttivo della prescrizione.
Così ha stabilito la Cassazione con l’Ordinanza n° 18 del 2018.
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