Importante pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ordinanza del 30 marzo 2018 n. 7974, considera dirimente, ai fini della prededucibilità, il criterio della funzionalità della prestazione svolta, in luogo di quello dell’utilità.
Pertanto i crediti del professionista, sorti a seguito di prestazioni rese a favore dell’imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e, quindi, in funzione di una procedura concorsuale, vanno soddisfatti in prededuzione in applicazione dell’ art. 11 2Co della L.F., anche se il concordato preventivo viene dichiarato inammissibile.
Nessuna verifica, inoltre, deve essere compiuta in merito all’utilità, in concreto, della suddetta prestazione per la massa dei creditori.