Il soggetto non percettore di reddito (casalinga, studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro.
Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell’infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682