Nella sentenza in argomento (caso di M.L. e W.W. Germania – ricorsi nn. 60798/10 e 65599/10), la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma, all’unanimità, che non si configura alcuna violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il caso riguarda il rifiuto della Corte tedesca federale di giustizia di vietare a tre diverse testate editoriali telematiche la possibilità concessa al pubblico di accedere alle informazioni ed articoli relativi alla condanna dei ricorrenti menzionati con il loro nome completo per l’omicidio di un attore conosciuto.
La Corte concorda con la conclusione del Tribunale Federale tedesco che i media hanno, in questo modo, consentito la formazione di un’opinione democratica mettendo a disposizione del pubblico vecchie informazioni pubbliche memorizzate nei loro archivi.
La Corte ricorda che in questo caso si configura una piena applicazione del principio di libertà giornalistica e che l’articolo 10 della Convenzione lascia ai giornalisti la decisione su quali dettagli devono essere pubblicati a condizione che queste scelte siano conformi agli standard etici e deontologici della professione.
Fonte: altalex.com