Il Consiglio comunale ha inoltre deliberato di “dare atto che la decisione è da ritenersi meramente provvisoria e che il Consiglio comunale darà chiamato d assumere determinazioni sulla vicenda (per logiche ragioni di ottemperanza alle decisioni giurisdizionali e di certezza delle situazioni giuridiche) qualora la sentenza del giudice ordinario non dovesse intervenire nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data del Consiglio di Stato”.
Si ricorda che il Tar del Lazio aveva disposto il reintegro alla carica di consigliere comunale di Armando Tondinelli, già dichiarato incompatibile in virtù di una lite pendente con il Comune di Bracciano ai sensi del Testo Unico 267/2000, e che una successiva ordinanza del Consiglio di Stato, al quale si è appellato il Comune di Bracciano, ha sospeso la sentenza del Tar.
Tondinelli nel corso della seduta ha portato all’attenzione del Consiglio una “presunta ineleggibilità” alla nomina di consigliere comunale/assessore per un contenzioso pregresso con il Comune che ha riguardato Ivano Michelangeli. Nella discussione che ne è seguita il sindaco Sala ha sottolineato – precisando che lo stesso Michelangeli aveva già da tempo ottemperato a quanto disposto dalla giustizia amministrativa – che come previsto dall’articolo 69, comma 1 del TUEL Decreto Legislativo 267/2000, le eventuali contestazioni, eventualmente di incompatibilità e non di ineleggibilità, …” successivamente alla elezione al consiglio di cui l’interessato fa parte, possono avvenire solo nella seduta di insediamento.
fuoridalcomune@comune.bracciano.rm.it [foldergallery folder=”cms/file/BLOG/7244/” title=”7244″]