Riceviamo e pubblichiamo non senza ringraziare Direzione e Presidenza dell’Ente Parco per la completezza del riscontro.
Nell’esaustiva risposta ci sembra di ravvisare tuttavia la riconferma del titolo del nostro articolo e il suo contenuto, vista la l’affermazione dell’Ente che ci teniamo a sottolineare e a riprodurre qui di seguito: “Una incresciosa vicenda quindi, dovuta a competenze e/o procedure misconosciute e/o omesse, a danno della Soc. Hydra Ricerche e delle esigenze di supporto alle attività di soccorso pubblico e di protezione civile, rispetto alle quali l’Ente Parco è ovviamente molto sensibile”.
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Prot. n. 2078 del 26.05.2010
Sig. Renato Magrelli – www.iltabloid.it
CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
In merito a quanto da Lei scritto sul sito www.iltabloid.it in data 13 maggio 2010 con il titolo “VIGNA DI VALLE – IL PARCO ORDINA LA RIMOZIONE DI UN PONTILE MOBILE PER MANCANZA DEL SUO NULLA OSTA.” e “ISTERISMO NELLE ISTITUZIONI A DANNO DEL CITTADINO CHE NON RIESCE PIU’ A CAPIRE CHI E’ IL SUO REFERENTE RESPONSABILE.” nonché alle dichiarazioni in esso riportate del Consigliere Comunale di Anguillara Sabazia Giovanni Casasanta e agli interventi di più nominativi finora seguiti nel suddetto sito internet, l’Ente Parco precisa che:
1) con Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia n. 74 prot. 14133/08 del 08.06.2008 è stato ordinato che il “Lago di Bracciano: loc.tà Vigna di Valle” ne “Lo specchio lacustre di mq. 300 circa, antistante il nc, 2 di Lungolago delle Muse è individuato come sito per il servizio di soccorso acquatico.” ed è stato inoltre ordinato “Al Sg. Andrea Balestri in qualità di Responsabile della Hydra Ricerche con sede Legale in Via delle Rose 12, di installare sul luogo sopra citato pontili amovibili con strutture di tipo walcon;” e che “Il Servizio comunale ambiente e manutenzioni, l’Uff. Protezione Civile sono incaricati unitamente alla Hydra Ricerche di provvedere alla messa in opera di uno scivolo sul punto sopra citato utilizzando materiale ligneo e strutture amovibili di tipo walcon.” e “Di portare a conoscenza la presente Ordinanza alla Prefettura di Roma,ai Sindaci dei paesi del Lago, alla Compagnia CC di Bracciano,al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Polizia Provinciale , al COI RM2 di Bracciano ,al Direttore ARES 118 al Comando del Guardaparco di Bracciano .” e che “La Polizia Locale e Provinciale , il Guardaparco , la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza .”;
2) alla da Lei citata presunta “conferenza di servizi tenutasi a maggio del 2008 presso la Prefettura” l’Ente Parco non è mai stato invitato né è stato della stessa informato, ciò, nonostante le proprie competenze sul territorio ai sensi della LR del Lazio 36/99 istitutiva del Parco e della LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii. Norme in materia di aree naturali protette regionali;
3) i provvedimenti “contingibili e urgenti” che i Sindaci possono adottare ai sensi del D.Lgsvo. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”, e così pure la suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia, ai sensi della suddetta norma devono rispettare i “principi generali dell’ordinamento”;
4) le competenze e le iniziative in materia di protezione civile sono quelle puntualmente dettate dalla normativa (Legge 225/92; Decreto legge 243/01; Legge 401/01; DPR 194/01) ed in particolare dalla Legge 225/92 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile la quale in merito alle “Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco” (art. 15) nel dichiarare che “Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile” con funzioni “di direzione e coordinamento …” non attribuisce al medesimo poteri di ordinanza in materia di protezione civile né in deroga alla legislazione vigente;
5) la suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia pertanto non poteva/non può derogare dalle leggi vigenti in particolare dalla LR del Lazio 36/99 istitutiva del Parco e dalla LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii.;
6) ai sensi della Legge 394/91 ed in particolare secondo LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii. art 28 “1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell’ente di gestione ai sensi dell’art. 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991.”;
7) nonostante quanto stabilito nella suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia la stessa Ordinanza non è mai stata portata a conoscenza né del “Comando del Guardaparco di Bracciano” né dell’Ente Parco il quale, con propria nota del 08.07.2009 ed ulteriore nota di sollecito riscontro del 05.10.2009 entrambe rimaste prive di riscontro, ha anche chiesto al Servizio Ambiente e Manutenzioni Comunali e p.c. al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia se “siano state formalmente trasmesse alla Direzione e/o ad Uffici e/o al Servizio di Vigilanza/Guardiaparco di questo Ente Parco: – copia della suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia (con indicazione di estremi di Vostro Protocollo); – dovute richieste di nulla osta ai sensi di art. 28 LR 29/97 per le suddette installazione, rifacimento e messa in opera (con indicazione di estremi di Vostro Protocollo).”;
8) pertanto, in conseguenza della denuncia da parte del Servizio di Vigilanza dell’Ente Parco del 15.07.2009 ed a seguito della verifica di mai effettuata/pervenuta richiesta di nulla osta di merito all’Ente Parco, la Direzione dell’Ente Parco ha emesso il 18.02.2010 la propria ordinanza di riduzione in pristino (rimozione) dei pontili di cui alla suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia, quale atto dovuto ai sensi della LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii. art. 28 secondo cui “3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della l. 394/1991.”;
9) né l’Ente Parco avrebbe potuto emettere alcun nulla osta postumo nel merito anche perché “il nulla osta di cui all’art. 28, emesso a seguito di un’istruttoria che procede a verificare la compatibilità dell’intervento richiesto con il piano d’assetto e il regolamento, oppure, in caso di assenza di questi ultimi, con le norme di salvaguardia di cui all’art. 8 l.r. 29/97, dev’essere, per sua natura, necessariamente preventivo, non potendosi dar luogo al nulla osta postumo.” (così anche sec. interpretazioni/indicazioni Regione Lazio).
La vicenda pertanto non è così incomprensibile come apparsa e commentata se si considera che da parte del Comune di Anguillara Sabazia si è proceduto ad emettere un atto, anche nei confronti di un privato, senza che alcuno (né l’Amministrazione Comunale né il soggetto che doveva materialmente realizzare quanto previsto) provvedesse alla dovuta comunicazione ed acquisizione di nulla osta dell’Ente Parco, ciò, aggravato dalla mancata trasmissione della Ordinanza del Sindaco in questione all’Ente Parco, che avrebbe così comunque potuto informare tempestivamente delle procedure di legge necessarie.
Una incresciosa vicenda quindi, dovuta a competenze e/o procedure misconosciute e/o omesse, a danno della Soc. Hydra Ricerche e delle esigenze di supporto alle attività di soccorso pubblico e di protezione civile, rispetto alle quali l’Ente Paro è ovviamente molto sensibile.
Tutto ciò nel merito della vicenda, quale puntuale informazione che doveva essere certamente fornita, per correttezza e deontologia, già in o dopo quanto da Lei scritto il 13 maggio 2010.
Quanto alle dichiarazioni disinformate, alle considerazioni maliziose e alle insinuazioni malevole nei confronti dell’Ente Parco e in particolare della attuale Direzione, a fronte dei fatti e dati reali, esse si commentano da sé e sono nella piena responsabilità di coloro i quali le hanno espresse.
L’Ente Parco ed in specifico l’attuale Direzione agisce sempre secondo proprie competenze e propri obblighi, così come il Servizio di Vigilanza – Guardiaparco svolge le proprie funzioni di sorveglianza e di Polizia Giudiziaria, senza che vi siano distinzioni e clamori strumentali, con i dovuti atti e provvedimenti amministrativi e legali (e non tutti di conoscenza/accesso al pubblico).
L’Ente Parco auspica che vi sia sempre un reciproco rispetto di competenze e funzioni tra Enti territoriali, quali il Parco stesso ed i Comuni: questo è il presupposto anche per la necessaria collaborazione e sinergia tra Enti a garanzia della certezza amministrativa per i cittadini.
1) con Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia n. 74 prot. 14133/08 del 08.06.2008 è stato ordinato che il “Lago di Bracciano: loc.tà Vigna di Valle” ne “Lo specchio lacustre di mq. 300 circa, antistante il nc, 2 di Lungolago delle Muse è individuato come sito per il servizio di soccorso acquatico.” ed è stato inoltre ordinato “Al Sg. Andrea Balestri in qualità di Responsabile della Hydra Ricerche con sede Legale in Via delle Rose 12, di installare sul luogo sopra citato pontili amovibili con strutture di tipo walcon;” e che “Il Servizio comunale ambiente e manutenzioni, l’Uff. Protezione Civile sono incaricati unitamente alla Hydra Ricerche di provvedere alla messa in opera di uno scivolo sul punto sopra citato utilizzando materiale ligneo e strutture amovibili di tipo walcon.” e “Di portare a conoscenza la presente Ordinanza alla Prefettura di Roma,ai Sindaci dei paesi del Lago, alla Compagnia CC di Bracciano,al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Polizia Provinciale , al COI RM2 di Bracciano ,al Direttore ARES 118 al Comando del Guardaparco di Bracciano .” e che “La Polizia Locale e Provinciale , il Guardaparco , la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza .”;
2) alla da Lei citata presunta “conferenza di servizi tenutasi a maggio del 2008 presso la Prefettura” l’Ente Parco non è mai stato invitato né è stato della stessa informato, ciò, nonostante le proprie competenze sul territorio ai sensi della LR del Lazio 36/99 istitutiva del Parco e della LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii. Norme in materia di aree naturali protette regionali;
3) i provvedimenti “contingibili e urgenti” che i Sindaci possono adottare ai sensi del D.Lgsvo. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”, e così pure la suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia, ai sensi della suddetta norma devono rispettare i “principi generali dell’ordinamento”;
4) le competenze e le iniziative in materia di protezione civile sono quelle puntualmente dettate dalla normativa (Legge 225/92; Decreto legge 243/01; Legge 401/01; DPR 194/01) ed in particolare dalla Legge 225/92 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile la quale in merito alle “Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco” (art. 15) nel dichiarare che “Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile” con funzioni “di direzione e coordinamento …” non attribuisce al medesimo poteri di ordinanza in materia di protezione civile né in deroga alla legislazione vigente;
5) la suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia pertanto non poteva/non può derogare dalle leggi vigenti in particolare dalla LR del Lazio 36/99 istitutiva del Parco e dalla LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii.;
6) ai sensi della Legge 394/91 ed in particolare secondo LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii. art 28 “1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell’ente di gestione ai sensi dell’art. 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991.”;
7) nonostante quanto stabilito nella suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia la stessa Ordinanza non è mai stata portata a conoscenza né del “Comando del Guardaparco di Bracciano” né dell’Ente Parco il quale, con propria nota del 08.07.2009 ed ulteriore nota di sollecito riscontro del 05.10.2009 entrambe rimaste prive di riscontro, ha anche chiesto al Servizio Ambiente e Manutenzioni Comunali e p.c. al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia se “siano state formalmente trasmesse alla Direzione e/o ad Uffici e/o al Servizio di Vigilanza/Guardiaparco di questo Ente Parco: – copia della suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia (con indicazione di estremi di Vostro Protocollo); – dovute richieste di nulla osta ai sensi di art. 28 LR 29/97 per le suddette installazione, rifacimento e messa in opera (con indicazione di estremi di Vostro Protocollo).”;
8) pertanto, in conseguenza della denuncia da parte del Servizio di Vigilanza dell’Ente Parco del 15.07.2009 ed a seguito della verifica di mai effettuata/pervenuta richiesta di nulla osta di merito all’Ente Parco, la Direzione dell’Ente Parco ha emesso il 18.02.2010 la propria ordinanza di riduzione in pristino (rimozione) dei pontili di cui alla suddetta Ordinanza del Sindaco di Anguillara Sabazia, quale atto dovuto ai sensi della LR del Lazio 29/97 e ss.mm.ii. art. 28 secondo cui “3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della l. 394/1991.”;
9) né l’Ente Parco avrebbe potuto emettere alcun nulla osta postumo nel merito anche perché “il nulla osta di cui all’art. 28, emesso a seguito di un’istruttoria che procede a verificare la compatibilità dell’intervento richiesto con il piano d’assetto e il regolamento, oppure, in caso di assenza di questi ultimi, con le norme di salvaguardia di cui all’art. 8 l.r. 29/97, dev’essere, per sua natura, necessariamente preventivo, non potendosi dar luogo al nulla osta postumo.” (così anche sec. interpretazioni/indicazioni Regione Lazio).
La vicenda pertanto non è così incomprensibile come apparsa e commentata se si considera che da parte del Comune di Anguillara Sabazia si è proceduto ad emettere un atto, anche nei confronti di un privato, senza che alcuno (né l’Amministrazione Comunale né il soggetto che doveva materialmente realizzare quanto previsto) provvedesse alla dovuta comunicazione ed acquisizione di nulla osta dell’Ente Parco, ciò, aggravato dalla mancata trasmissione della Ordinanza del Sindaco in questione all’Ente Parco, che avrebbe così comunque potuto informare tempestivamente delle procedure di legge necessarie.
Una incresciosa vicenda quindi, dovuta a competenze e/o procedure misconosciute e/o omesse, a danno della Soc. Hydra Ricerche e delle esigenze di supporto alle attività di soccorso pubblico e di protezione civile, rispetto alle quali l’Ente Paro è ovviamente molto sensibile.
Tutto ciò nel merito della vicenda, quale puntuale informazione che doveva essere certamente fornita, per correttezza e deontologia, già in o dopo quanto da Lei scritto il 13 maggio 2010.
Quanto alle dichiarazioni disinformate, alle considerazioni maliziose e alle insinuazioni malevole nei confronti dell’Ente Parco e in particolare della attuale Direzione, a fronte dei fatti e dati reali, esse si commentano da sé e sono nella piena responsabilità di coloro i quali le hanno espresse.
L’Ente Parco ed in specifico l’attuale Direzione agisce sempre secondo proprie competenze e propri obblighi, così come il Servizio di Vigilanza – Guardiaparco svolge le proprie funzioni di sorveglianza e di Polizia Giudiziaria, senza che vi siano distinzioni e clamori strumentali, con i dovuti atti e provvedimenti amministrativi e legali (e non tutti di conoscenza/accesso al pubblico).
L’Ente Parco auspica che vi sia sempre un reciproco rispetto di competenze e funzioni tra Enti territoriali, quali il Parco stesso ed i Comuni: questo è il presupposto anche per la necessaria collaborazione e sinergia tra Enti a garanzia della certezza amministrativa per i cittadini.
Distinti saluti.
F.to Il Direttore F.to Il Presidente
Dr. Cosimo Marco Calò Geom. Cesare Bassanelli
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