Scadrà il prossimo 14 maggio l’obbligo di presentazione del certificato medico previsto nel decreto legge 2013/121 del 5 novembre 2013 che ha apportato delle novità per quanto riguarda la detenzione delle armi.
Infatti – in virtù di questa norma – anche chi soltanto detiene armi è obbligato a presentare, entro il 14 maggio 2015 – all’ufficio di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri competente territorialmente – il certificato medico, attualmente previsto dal settimo comma dell’art. 35 del t.u.l.p.s., rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale si rilevi che il detentore non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare di alcol.
Trascorsi i diciotto mesi gli interessati potranno presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di Pubblica Sicurezza o dalla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, per non incorrere nell’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato all’emissione, da parte del Prefetto della Provincia di Roma, del divieto di detenzione di armi e munizioni.
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