I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cpp.
Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
La Corte di Cassazione, quinta sez. penale, con la sentenza n. 1822/2018 entra nel merito di una questione oggi molto dibattuta come la natura giuridica dei vari strumenti di comunicazione legati all’innovazione tecnologica, ed in particolare ai più moderni cellulari, come sms, messaggi whatsapp, ecc.
Fonte: altalex.com