Il coniuge privo di capacità lavorativa concreta ha diritto al mantenimento



Con ordinanza del 4 dicembre 2017 n. 28938, la Cassazione ribadisce la distinzione tra l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile.

 

In particolare ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento, rileva esclusivamente la capacità lavorativa concreta del coniuge richiedente l’assegno.

Il giudice deve tenere in considerazione di ogni fattore individuale e ambientale, e non basarsi su valutazioni astratte ed ipotetiche.

Il giudizio sull’adeguatezza dei redditi nella separazione, poiché ancora intatto il dovere di assistenza materiale, rimane ancorato al tenore di vita goduto dal coniuge durante il matrimonio.

Fonte: altalex.com

 

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Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.

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