Con ordinanza del 4 dicembre 2017 n. 28938, la Cassazione ribadisce la distinzione tra l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile.
In particolare ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento, rileva esclusivamente la capacità lavorativa concreta del coniuge richiedente l’assegno.
Il giudice deve tenere in considerazione di ogni fattore individuale e ambientale, e non basarsi su valutazioni astratte ed ipotetiche.
Il giudizio sull’adeguatezza dei redditi nella separazione, poiché ancora intatto il dovere di assistenza materiale, rimane ancorato al tenore di vita goduto dal coniuge durante il matrimonio.
Fonte: altalex.com
Commenta per primo