Roma, patrimonio, Battaglia-Corbucci: “Stop agli sfratti, la parola torni all’Assemblea Capitolina”

assunzioni campidoglio roma

“La sentenza della Corte dei Conti n. 77/2017, che assolve i dirigenti comunali che non avevano sfrattato le associazioni assegnatarie di spazi del Comune di Roma per fini sociali, obbliga l’amministrazione ad uno stop immediato degli sfratti. La giustizia sta aiutando a fare chiarezza, ma è necessario che la parola torni al Consiglio Comunale e all’amministrazione capitolina. Sono mesi che assistiamo al teatrino delle responsabilità. Ora che la Corte dei Conti si è pronunciata, Roma Capitale non si defili ancora una volta dalle sue responsabilità: si dica stop agli sfratti e si ricominci da capo con un percorso che coinvolga associazioni e mondo del Terzo settore” lo dichiarano in una nota Erica Battaglia e Riccardo Corbucci, coordinatori dei forum “Sociale” e “Legalità” del Partito Democratico di Roma.
“La sentenza spiega chiaramente come i locali individuati e destinati comunque a usi di pubblica utilità sociale e culturale non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare sul libero mercato, perché rientranti tra quelli per i quali era prevista, dai regolamenti comunali n. 5625/1983, 26/1995 e 202/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per le loro finalità” spiegano i democratici. “Ne consegue che la scadenza del termine, senza che fosse intervenuta la concessione definitiva o senza che la stessa fosse stata rinnovata, non poteva di per se cambiare la natura del bene e la sua utilizzabilità alle stesse condizioni agevolate attuate con il provvedimento originario, con conseguente impossibilità di praticare automaticamente, per esso, un prezzo di mercato” continuano Battaglia e Corbucci. “La sentenza sostiene che sarebbe alquanto singolare che l’inosservanza da parte del Comune del rispetto del termine per la conclusione o per il rinnovo del procedimento concessorio, possa persino risolversi in un pregiudizio per la parte che lo subisce” concludono Corbucci e Battaglia. “In sostanza, quindi, dal silenzio dell’amministrazione non può automaticamente derivare la risoluzione del rapporto, in quanto ciò contrasterebbe con l’art. 20 della legge n. 241/1990 di rango superiore rispetto ai regolamenti, che qualifica appunto il silenzio dell’Amministrazione come silenzio assenso”.

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