LADISPOLI – E’ ILLEGITTIMO L’AUMENTO DELLA TARSU CON EFFETTO RETROATTIVO

Apprendiamo che l’Amministrazione comunale di Ladispoli, nonostante abbia approvato il bilancio di previsione lo scorso 11 luglio, ha disposto l’incremento della Tassa per i rifiuti solidi urbani con decorrenza dal 1° gennaio 2011, cioè con effetto retroattivo.
Inoltre, per consentire l’applicazione delle nuove tariffe, ha sospeso l’invio dei bollettini per l’anno corrente fino alla data di approvazione dell’incremento tariffario, causando così, non solo il pagamento ravvicinato delle rate (che tradisce lo scopo della dilazione del pagamento), ma soprattutto l’applicazione delle nuove tariffe con effetto retroattivo, in sostituzione di quelle che ciascun contribuente avrebbe pagato se i bollettini fossero stati trasmessi con regolarità.
Al riguardo si precisa che la disposizione che ha modificato l’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fa coincidere il termine per l’adozione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali con quello per l’approvazione del bilancio di previsione. E di norma, il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, proprio allo scopo di dare piena e immediata efficacia alle previsioni in esso contenute.
Il Comune, invece, si è avvalso della facoltà di approvare il bilancio in una data successiva, pretendendo, però che le disposizioni riguardanti l’incremento della TARSU avessero effetto comunque dal 1° gennaio del 2011. In proposito si rileva che l’articolo 54, comma 1‐bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina i tributi locali, consente agli enti locali di aumentare, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi, le tariffe e i prezzi pubblici, ma prosegue affermando che “l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.
A ciò si aggiunga che — secondo lo statuto dei diritti del contribuente (articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212) — le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo che la legge lo consenta espressamente (Cassazione, 2 aprile 2003, n. 5015).
Per queste ragioni l’Associazione Il geco chiede la sospensione dei pagamenti precedenti alla data di approvazione del bilancio e la trasmissione dei bollettini con l’indicazione delle tariffe effettivamente in vigore, nonché la restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente riscosse.

Il Presidente
Santo Fabiano [foldergallery folder=”cms/file/BLOG/4469/” title=”4469″]

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