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La crisi archetipica della sovranità europea: tra simulacro normativo e stato d’eccezione

La crisi archetipica della sovranità europea: tra simulacro normativo e stato d’eccezione

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L’odierno panorama istituzionale del continente rivela una configurazione in cui l’Unione Europea, di mese in mese, manifesta una sorprendente somiglianza con una specie di Fight Club. Questa analogia, lungi dall’essere una mera metafora letteraria, evidenzia una profonda aporia: sebbene il sistema di incontri clandestini concepito dallo scrittore Chuck Palahniuk nel noto romanzo poi portato sul grande schermo, si fondasse su regole chiare, per quanto segrete e non nutrisse alcuna pretesa di ergersi a difensore dello Stato di diritto, l’architettura comunitaria opera in una contraddizione manifesta: proclama infatti la tutela dell’ordinamento giuridico mentre, nella pratica, ne sottopone a erosione i principi strutturali e i meccanismi di garanzia.

L’ultimo atto di questa faticosa e spesso incoerente reazione alla minaccia geopolitica russa si è consumato durante il vertice informale tenutosi a Copenaghen. Questo consesso era destinato a delineare i passaggi istituzionali e le procedure operative necessarie per l’implementazione del cosiddetto “muro di droni“, un’espressione che, come altri slogan predecessori (“Rearm Eu“, e il suo successore “Readiness 2030“), si è risolta in un nuovo vessillo retorico. L’eco roboante di tali proclami non fa che esacerbare e rendere palese l’elefantiasi burocratica e le spaccature strutturali che affliggono sistematicamente gli organi comunitari. Tali deficienze si manifestano ogni qualvolta si tenti di esibire, nei confronti della platea internazionale, una parvenza di celerità, efficienza strategica o chiarezza nella postura geopolitica.

Lo stato d’eccezione e la misurazione della sovranità

Al di là della contingente inefficacia e della retorica, la convocazione di Copenaghen occulta una problematica di natura ontologica e potenzialmente irrevocabile per l’architettura istituzionale dell’Unione: essa sta catalizzando la creazione dello “stato d’eccezione” perfetto. Se si accetta la dottrina decisionista del giurista politico Carl Schmitt – ipotizzando che egli non abbia preso cantonate – è precisamente nella sospensione temporanea o permanente dell’ordinamento che si realizza e si misura la vera sovranità. In questo crogiolo di crisi, si disvela in modo trasparente chi comandi davvero: “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”,

L’emergenza, elevata a imperativo categorico e percepita come ineludibile, è attualmente costituita dalle operazioni di sconfinamento e dagli atti ascritti al “terrorismo di Stato” russo. Tale espressione, utilizzata con notevole cautela diplomatica, proviene dalla vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas ed è in questo contesto di necessità bellica e strategica che si innesca il meccanismo per superare l’ortodossia dei Trattati.

L’aggiramento delle regole come prassi costituente

La storia recente dell’integrazione europea non è stata un percorso di fedele aderenza al dettato normativo, bensì un succedersi di “strattoni” o di metodici aggiramenti delle regole stabilite. Questa prassi, lungi dall’essere un’eccezione, si è consolidata come la metodologia performativa del progresso comunitario, plasmando istituzioni cruciali: è accaduto per la creazione dell’Eurogruppo, per l’adozione del Quantitative Easing (Qe), per l’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) e per l’articolazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Oggi, il telos di questa manovra decisionista, perimetrato e martellato con geometrica insistenza dal Quirinale, dai vertici dell’Unione e da figure influenti quali Mario Draghi, Enrico Letta, Romano Prodi e altri, è l’abbattimento del principio di unanimità. Tale principio è stato emblematicamente definito “antidemocratico” dall’ex presidente della Commissione Ue.

È fondamentale riconoscere che l’ablazione del principio di unanimità è concettualmente e politicamente equivalente alla soppressione del diritto di veto. Questo diritto costituisce l’ultimo presidio sostanziale della sovranità statale all’interno del consesso comunitario.

Il terreno dell’assalto: l’adesione ucraina e l’articolo 49

Il campo di battaglia giuridico-politico su cui si consuma l’attuale assalto istituzionale è l’eventuale ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. I presupposti per forzare la mano ai Trattati sono manifesti e di natura eminentemente politica: inviare un segnale inequivocabile all’aggressore russo, procedere all’isolamento dei presunti fiancheggiatori interni (leggasi il primo ministro ungherese Orbán) e accogliere uno Stato martoriato dal conflitto, cui è già stato conferito lo status di candidato.

Tuttavia, l’aspirazione politica si scontra con una prescrizione giuridica insormontabile, sancita dall’Articolo 49 del Trattato sull’Unione europea. Il dettato di tale articolo è chiaro: “Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione“. La procedura prevede che, una volta trasmessa la domanda al Consiglio, quest’ultimo “si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo”.

Qualunque artificio giuridico venga concepito per eludere tale precetto perentorio, rappresenterebbe de facto una invalidazione dei Trattati stessi. Aggirare la necessità del diritto di veto sull’adesione di un nuovo membro, anche tralasciando per carità di patria l’analisi dei “valori di cui all’articolo 2” nel caso di Kiev – un’omissione che di per sé è già significativa – assumerebbe la configurazione di un “mezzo golpe” istituzionale e apporrebbe una croce sopra i Trattati. Il patto normativo fondativo verrebbe sospeso in nome di una ragion di Stato continentale.

Le interrogazioni metodologiche sulla legittimità

Di fronte a tale prospettiva di trasgressione normativa elevata a sistema, si impongono due cruciali domande di carattere metodologico e politico.

La prima interrogazione verte sulla legittimità sostanziale dell’Unione: è filosoficamente sostenibile che l’Unione Europea si eriga a nume tutelare di uno Stato di diritto la cui definizione costituzionale rimane evasiva, mentre tutti i passaggi strategici e cruciali della sua evoluzione sono stati superati mediante applicazioni “creative” delle regole che gli Stati membri avevano liberamente sottoscritto?. Questa operatività è la quintessenza della logica dei “volenterosi”, ossia di quegli attori disposti ad accettare la flessibilità normativa e a procedere per decisione, anche a costo di contravvenire all’ortodossia pattuita.

La seconda domanda concerne la sostenibilità politica e la ratio stessa della membership statale. A meno che uno Stato membro non sia assiduamente sovvenzionato con la ricezione annuale di “pacchi di miliardi”, si può accettare razionalmente di persistere in un club politico dove le regole vengono arbitrariamente modificate in itinere?. E, in modo ancora più pressante, è accettabile perdere il diritto sovrano di interdire modifiche che si dimostrino palesemente contrarie ai propri interessi vitali, economici e geopolitici?.

Se l’obiettivo è quello di trasformare la natura dell’Unione da un consesso di Stati sovrani a un’entità egemonica e centralizzata, l’ablazione del veto è lo strumento decisivo.

Nel frattempo, l’ossimoro si perpetua: l’Unione continua a inscenare una finzione di consenso e reciproca benevolenza, mentre la realtà sottostante si manifesta come un confronto perenne dove si è costretti a subire le modifiche strutturali. Almeno nel Fight club ci si prendeva a botte senza fingere di volersi bene.

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