Campidoglio, vietato asporto di bevande alcoliche dalle 18 nei minimarket

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Stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 nei minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato, ad eccezione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice ATECO 47.25. È quanto prevede l’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmata oggi per rendere più stringenti le prescrizioni anti contagio introdotte dal DPCM emanato lo scorso 2 marzo 2021.

Considerato l’andamento dei contagi

Considerato l’andamento dei contagi, si rendono necessarie ulteriori misure per contenere assembramenti soprattutto nelle zone della movida. Tale provvedimento verrà applicato sull’intero territorio comunale, dalle ore 18 alle 7 del giorno successivo, fino al 6 aprile. Ogni inosservanza verrà sanzionata con il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, secondo l’articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

“Non possiamo abbassare la guardia di fronte a una situazione epidemiologica che non fa ben sperare. Abbiamo il dovere di mettere in atto ogni misura che prevenga l’aumento dei contagi per la tutela di tutti i cittadini. Abbiamo deciso di vietare la vendita e l’asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket, nelle ore serali, per evitare il rischio di assembramenti e garantire maggiore sicurezza nelle nostre strade. Dobbiamo anche evitare che i minimarket continuino a esercitare una concorrenza sleale nei confronti degli esercizi autorizzati alla vendita” dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Per salvaguardare la salute della cittadinanza

Per salvaguardare la salute della cittadinanza e per consentire agli operatori il massimo della tutela durante gli spostamenti quotidiani, è stata inoltre prorogata fino al 6 aprile 2021 la disciplina sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. Rimane quindi inalterata l’articolazione in fasce stabilita insieme alle categorie interessate:

• le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15.

• le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.

Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’Ordinanza in questione.

Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

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Informazioni su Emanuele Bompadre 16695 Articoli
Emanuele è un blogger appassionato di web, cucina e tutto quello che riguarda la tecnologia. Motociclista per passione dalle sportive alle custom passando per l'enduro, l'importante è che ci siano due ruote. Possessore di una Buell XB12S è un profondo estimatore del marchio americano.

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