Personale ATA, importante vittoria del Codacons



Importante vittoria in tema di scuola ottenuta dal Presidente Codacons, Carlo Rienzi, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, per conto di un collaboratore scolastico ingiustamente escluso dalle graduatorie.
Con ordinanza del 15 gennaio 2020 il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa La Marra, ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da un collaboratore scolastico, assistito dallo Studio Rienzi, che era stato escluso dalla graduatoria a 24 mesi del personale ATA – utile per le assunzioni a tempo indeterminato – in quanto l’AT (Ambito territoriale) di Roma aveva ritenuto impossibile accertare l’effettivo possesso del titolo di studio dallo stesso dichiarato.

ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DALLA SCUOLA PARITARIA

Ebbene, il Giudice ha accolto in toto il ricorso, ordinando la riammissione in graduatoria del ricorrente con tutto ciò che ne consegue, ritenendo che – accertato che lo stesso aveva conseguito il titolo prima che venisse revocato la status di scuola paritaria all’Istituto che glielo aveva rilasciato – il suddetto titolo dovesse essere ritenuto pienamente valido e che, quindi, dovesse essere affermata la illegittimità della condotta del Ministero che lo aveva escluso dalla graduatoria.

Scrive il giudice nella sentenza:

“come riportato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 2.3.2015, prodotta in giudizio, lo status di Scuola paritaria era stato revocato con “effetto immediato” espressione il cui tenore, alla luce della cognizione sommaria, non può che deporre nel senso che fino a quella data l’Istituto fosse un possesso dello status di Scuola paritaria. Ne consegue che il ricorrente ha conseguito la licenza di Maestro d’arte nell’a.s. 2006/2007 ovvero prima che l’amministrazione revocasse lo status di Istituto Paritario con la conseguenza che il suddetto titolo debba essere qualificato valido e legittimo” e “va affermata l’illegittimità della condotta del Ministero che lo ha escluso dalla graduatoria perché non in possesso di un titolo valido”.

IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA IL MIUR A REINSERIRE IN GRADUATORIA IL RICORRENTE E RISARCIRLO DEL DANNO CAGIONATO

“Si tratta di una importante sentenza che, ancora una volta, vede affermare i diritti del personale scolastico contro le scorrettezze del Ministero dell’istruzione, costretto anche a risarcire i danni da perdita di occasione di lavoro provocati al collaboratore scolastico” – commenta il presidente Codacons, Carlo Rienzi.

 

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