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Ladispoli, ordinanza per la diffusione sonora e gli intrattenimenti musicali all’interno del perimetro urbano

ladispoli GRANDO FASCIA ordinanza

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L’amministrazione comunale informa i cittadini che il sindaco Grando ha emesso
l’ordinanza che regola le modalità di diffusione sonora e di intrattenimenti musicali
all’interno del perimetro urbano di Ladispoli.

Il testo della delibera

È consentita la diffusione sonora di intrattenimento musicale con l’impiego di impianti
elettroacustici di amplificazione sonora e relativi diffusori, musica dal vivo, piano bar,
derivante dai pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali e di
vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande secondo la seguente
disciplina.

All’interno dei locali, negli spazi esterni o all’aperto, da ottobre a maggio dal lunedì alla
domenica, non oltre le ore 24:00

È vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8:00.

Da giugno a settembre nei giorni da domenica a giovedì non oltre le ore 24:00;

Nei giorni venerdì, sabato e prefestivi non oltre le ore 01:00.

È vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8:00.

Le attività di diffusione sonora e musicale svolte all’esterno dell’attività, su aree pubbliche
e private, anche attraverso l’installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni
ai locali, determinano l’obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all’avvio
dell’attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995
e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione.

L’esercente può, su propria richiesta formale e motivata e previa autorizzazione espressa,
richiedere al Comune almeno 30 giorni prima di un determinato evento, deroghe
temporanee a quanto stabilito nell’ordinanza, presentando idonea documentazione di
impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità ad abitazioni private
o per le altre misure adottate, sia stato ridotto il disturbo derivante dalla propria attività
di intrattenimento musicale.

Le sanzioni

L’ordinanza prevede che, chiunque violi il disposto, è soggetto all’applicazione della sanzione
amministrativa d’importo variabile da euro 25,00 ad euro 500,00. L’inottemperanza alle
disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma non inferiore a euro 2000,00 e non superiore a euro 20.000,00.

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