Divorzio e mantenimento coniuge: in quali casi bisogna restituire i soldi dell’assegno

Divorzio



Quando un matrimonio finisce, una delle prime questioni che si affrontano riguarda l’erogazione di un assegno di mantenimento da parte del coniuge economicamente più solido nei confronti dell’altro. In caso di separazione consensuale sono gli stessi coniugi a potersi accordare sull’entità dello stesso, ma qualora non si giunga a una soluzione condivisa la questione viene rimessa al Tribunale, che si occupa di stabilire la natura e le caratteristiche dell’assegno divorzile in base alle condizioni economiche dei due coniugi.

A volte, tuttavia, può accadere che si compiano degli errori di valutazione riguardo la situazione reddituale di uno o entrambi i coniugi. Solitamente nella procedura di divorzio si distingue, prima del processo vero e proprio, una fase in cui vengono adottati provvedimenti provvisori e urgenti, dove si stabiliscono misure che possono poi essere modificate o revocate nella sentenza di divorzio definitiva. Può quindi accadere che il giudice, dopo aver indagato in maniera più approfondita le condizioni economiche dei due coniugi, possa predisporre l’obbligo alla restituzione del denaro spettante per l’assegno divorzile, qualora valutasse che effettivamente il coniuge beneficiario non ne avesse bisogno fin dall’inizio.

Il fatto e la sentenza delle Sezioni Unite

Di queste tematiche si è parlato di recente in relazione alla condanna nei confronti di una ex moglie, da parte della Corte di Cassazione, a restituire i soldi indebitamente percepiti a decorrere dal momento della separazione. È stato ritenuto, infatti, che fin dall’inizio non c’erano i presupposti perché la donna ricevesse l’assegno di mantenimento così come era stato stabilito dai provvedimenti provvisori adottati in primo grado. Il ricorso della donna in Cassazione è stato poi rimesso alle Sezioni Unite, che hanno confermato la misura vista l’esclusione ab origine del presupposto del diritto di mantenimento. D’altronde, nel nostro ordinamento non ci sono riferimenti espliciti all’irripetibilità dell’assegno propriamente alimentare. Per questi motivi, vista l’assenza di una qualsiasi regola che sancisca l’automatica irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, si può valutare il caso specifico operando un bilanciamento, soprattutto per tutelare il soggetto riconosciuto come parte debole (a prescindere dalla correttezza o meno della decisione, infatti, è presumibile che in ogni caso la maggior parte del denaro versato sia stata consumato).

I casi possibili

Ma quali sono allora gli scenari che possono verificarsi qualora, nel corso del giudizio, ci sia una rivalutazione delle condizioni economiche dei due coniugi? Può operare la cosiddetta “condictio indebiti”, ovvero la regola generale della ripetibilità delle prestazioni economiche, nel caso in cui si sia verificata la mancata sussistenza dei presupposti per l’assegno. Questa non opera, invece, nel caso in cui si compia una semplice rimodulazione al ribasso. Infine, può operare la regola dell’irripetibilità in caso di modifica, con effetto ex tunc, della sola situazione economica del soggetto richiesto o obbligato alla prestazione per confermare il diritto all’assegno.

È bene ricordare, comunque, che l’eventuale obbligo di restituzione dell’assegno di mantenimento non riguarda mai l’ipotesi in cui la situazione economica e reddituale dei due coniugi cambia alla luce di fatti sopravvenuti, ma solo in relazione a fatti pregressi.

L’assegno di mantenimento può essere revocato in sede divorzile?

L’art. 9 L. 898/70 tratta la modifica degli oneri previsti dalla sentenza di separazione in caso di giustificati motivi. Ciò significa anche che l’entità dell’assegno di mantenimento può essere modificata in sede divorzile, sia in senso migliorativo che peggiorativo. Ma quali possono essere i “giustificati motivi”?

  • miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno, che sia per l’inizio di un nuovo lavoro o altre cause esterne;
  • stato di disoccupazione del coniuge obbligato o in generale peggioramento delle sue condizioni economiche;
  • nascita di un figlio del coniuge obbligato con conseguente formazione di un nuovo nucleo familiare;
  • nuova stabile convivenza del coniuge beneficiario.

Rispetto alla separazione, il divorzio è un procedimento più lungo e complesso proprio a causa delle indagini approfondite che vengono condotte al fine di verificare le reali condizioni economiche e reddituali delle due parti. Ad esempio, al di là delle differenze economiche, sarà oggetto di valutazione il motivo per il quale uno dei due coniugi ha scelto di rinunciare o ridimensionare le proprie prospettive lavorative per dedicarsi all’attività familiare. In questo contesto, un avvocato esperto in divorzio ha il dovere di illustrare i possibili scenari che potrebbero verificarsi in tribunale, ad esempio facendo stime riguardo le modifiche all’assegno di mantenimento che il giudice potrebbe stabilire. In tal modo, è possibile presentarsi a giudizio con un’aspettativa riguardo ciò che potrebbe accadere. In linea di massima, gli scenari possibili sono due:

  • il giudice riduce o aumenta l’importo dell’assegno in base al miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche di uno dei due coniugi;
  • il giudice dispone la revoca dell’assegno perché ritiene che il coniuge beneficiario non necessiti più del contributo da parte dell’obbligato.

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