Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, entro il 9 gennaio 2016 secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, accanto agli organismi di mediazione entrano nel sistema extragiudiziale anche gli organismi ADR, ai quali spetta il compito di risolvere le controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori. I procedimenti hanno una durata massima di 90 giorni e sono quasi gratuiti; inoltre, le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza l’obbligo di assistenza legale. L’obiettivo di tale previsione è quello di offrire al consumatore una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della controversia senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale. Dall’attenta lettura del citato regolamento par di capire, che l’efficacia “dell’obbligatorietà della mediazione e l’assistenza legale”, vigente oggi nel nostro Paese ,previste nel decreto legislativo 28/2010 e D.M. 180/2010, non hanno più motivo di esistere. Allo stato, secondo quanto affermato dal Dipartimento Giustizia dell’U.E la Direzione generale del ministero di Giustizia non ha ancora inviato l’elenco degli organismi idonei e tecnicamente organizzati alla “Piattaforma” per cui i consumatori italiani sono costretti a non poter risolvere eventuali controversie con fornitori e/o clienti facenti parte dellU.E.
