Regione Lazio: soldi per le “case comunali della pace”…



Regione Lazio: soldi per le "case comunali della pace"...Un dipendente, pubblico o privato, che al mese prende circa 1.300 euro, paga nella nostra regione circa 30 euro netti di addizionale regionale Irpef ad ogni busta paga. L’addizionale all’1,4% fu voluta dal presidente Marrazzo poco dopo l’insediamento per contribuire a ripianare il deficit lasciato da Francesco Storace e maturato essenzialmente nel settore della Sanità. Lacrime e sangue per evitare che il sistema sanitario regionale crollasse, spiegarono i nuovi amministratori. L’addizionale passò e i cittadini iniziarono a pagare
Un piccolo salasso che si aggiunge alle addizionali comunali (altri 20 euro al mese circa) e alla normale Irpef. Un prelievo aggiuntivo, insomma, che ogni mese colpisce sopratutto le fasce medio-basse dei lavoratori, gravando oltretutto solo sui cittadini onesti, che dichiarano quello che devono e pagano quanto gli viene detratto direttamente dallo stipendio. Un prelievo forzato che dovrebbe servire a ripianare un deficit e che invece spesso si perde nei mille rivoli delle iniziative che il comune cittadino (e noi con lui) non riesce proprio a capire.
E’ notizia di oggi la proposta dell’assessore Zaratti (Ambiente e Cooperazione tra i Popoli) di erogare contributi per attuare progetti sul tema della pace, disarmo e diritti umani. Soldi ad “Associazioni, scuole e università, organizzazioni sindacali diffuse sul territorio – spiega lo stesso assessore in una nota – per attuare progetti sul tema della pace, disarmo e diritti umani, sulla formazione degli operatori del servizio civile, oltre che progetti scolastici per scambi internazionali.” Non solo, “Saranno finanziati – afferma Zaratti – gli enti locali che vorranno recuperare gli immobili del proprio patrimonio per destinarli a case comunali della pace.”
Case comunali della pace… Sinceramente non riusciamo proprio a capire perché la Regione Lazio debba intervenire con “case comunali della pace” su un tema che, da quando la società si è fatta Nazione è sempre lasciato al Governo centrale, alla Scuola e, recentemente alle associazioni non governative.
Sinceramente non riusciamo a capire perché dirottare risorse preziose che potrebbero andare agli ospedali, ai Servizi Sociali, alla protezione dell’ambiente, a risanare i debiti in una simile iniziativa.
Ma forse un motivo c’è. Basterà attendere la pubblicazione dei vincitori del bando e allora sarà tutto più chiaro. Quel giorno, sperando di essere ancora online, riprenderemo il discorso.

Per saperne di più:
L’addizionale regionale all’Irpef, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è entrata in vigore il I° gennaio 1998.
L’imposta è determinata applicando un’aliquota (fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza fiscale) al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di quest’ultima.
N.B. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge finanziaria 2003, la deduzione per assicurare la progressività di cui all’articolo 11 del Tuir, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale Irpef. La stessa viene dunque calcolata facendo riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili indicati negli articoli 10 e 12 del Tuir.
L’addizionale è dovuta se per lo stesso anno l’Irpef al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir risulta dovuta. Analogamente, essa non è dovuta nel caso in cui per lo stesso anno l’Irpef non risulti dovuta anche per effetto sia della deduzione prevista per garantire la progressività dell’imposizione che per la deduzione per oneri di famiglia. Se invece tali deduzioni determinano solo un minor debito d’imposta, l’addizionale è dovuta e la relativa base imponibile deve essere calcolata:
– al lordo della deduzione prevista per garantire la progressività dell’imposizione;
– al netto della deduzione per oneri di famiglia;
L’addizionale è dovuta alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il tributo; nel caso di lavoratori dipendenti o assimilati essa è dovuta alla Regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data delle operazioni di conguaglio. La circolare n. 3/E del 29/01/98 ricorda che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione Finanziaria di cui all’art. 59 del D.P.R. 29/9/73 n. 600. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito, o se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Dal periodo d’imposta decorrente dal 1° Gennaio 2006 l’aliquota dell’ addizionale regionale all’ IRPEF è stabilita nella misura dell’ 1,4%.

Alessandro Bettarelli

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