Il Codice Giallo è la proposta del Criminologo Luca Vincenti di inserire un sistema di procedura operativa e investigativa di PRE-ALLERTA, che si attivi prima del Codice Rosso regolato dalla Legge n. 69/2019.
La necessità di un approccio più ampio
La proposta arriva dalla necessità di un approccio più ampio del Codice Rosso, importante strumento attualmente operativo in Italia, che tuttavia spesso non riesce a trovare applicazione concreta per alcune criticità riscontrate sul campo. Ad esempio quando non sussistono tutte le condizioni probatorie, pur essendovi indizi di pericolosità o aggressività da parte di un determinato soggetto già segnalato alle forze dell’ordine (con diffide o esposti alla Procura), e fermato in controlli di pubblica sicurezza.
L’impedimento di sottoporre il soggetto a fermo giudiziario, ostacolando l’intervento tempestivo degli agenti di PS, soprattutto nelle fasi iniziali di indagine che sono scarsamente probatorie, impedisce la tutela della vittima che sovente – come evidenziano i tristissimi fatti di cronaca – viene aggredita e uccisa.
Un allarme preventivo per prevenire i femminicidi
Il Codice Giallo, da intendersi come un’anticamera del Codice Rosso, introduce un allarme preventivo che attraverso una rapida valutazione della situazione psicologica del sospettato, riesce a prevenire concretamente i femminicidi.
“Si tratta di una procedura investigativa ed operativa di accertamento dei tratti di personalità di un determinato soggetto segnalato o fermato che viene rinviato immediatamente al controllo dei sanitari (Uslterritoriali competenti, Servizi di Igiene mentale, REMS) per una valutazione della personalità in termini psicodiagnostici”. Spiega Vincenti, che precisa: “Lo scopo della valutazione è stabilire se il soggetto segnalato debba essere o meno ritenuto pericoloso sulla base di indici di predittività ed essere inserito in una specifica banca dati (SDI il Sistema di Indagine Interforzeche include anche il CED il Centro Elaborazione Dati). L’accertata pericolosità avvierebbe l’esito della valutazione in tempo reale agli organi competenti come soggetto particolarmente a rischio per la commissione di determinati reati contro la persona.”
La procedura di accertamento e la banca dati interforze
Il criminologo chiarisce che “se sussistenti gli elementi per un’evidente inquadrabilità giuridica, le forze che compiono il fermo possono richiedere l’accertamento personologicoalle strutture sanitarie, consistente nel colloquio e nell’esame obiettivo del soggetto fermato e nell’individuazione di indici di predittività da parte di clinici, che possano confermare o meno la sua pericolosità sociale.
Una misura istantanea attivata dalle segnalazioni pervenute da parte delle presunte vittime di atti persecutori (stalking) e di maltrattamenti in famiglia e/o sui minori, al fine di prevenire reati come femminicidi e figlicidi e che consenta di agire immediatamente qualora sussistono obiettive condizioni di rischio, confermati dagli indici di predittività della personalità emersi dall’esame accurato di psicologi e/o psichiatri.”
Gli indicatori di predittività
“Gli indicatori di predittività – sottolinea Vincenti – saranno stabiliti a priori in un protocollo redatto da un team di esperti, parametri raccolti nella banca dati interforze fondamentali per inquadrare i fattori di rischio e far scattare o meno il Codice Giallo. Si tratta di una corsia di accelerazione da utilizzare ove non sia applicabile il Codice Rosso per concrete ragioni di prove, dei legittimi diritti di garanzia di un normale cittadino che – momentaneamente – si trova in stato di fermo per un accertamento.
La segnalazione di codice giallo trova concreta applicazione nel momento in cui un soggetto fermato – esclusivamente per la segnalazione dei reati sopra descritti – viene condotto durante un accertamento di polizia per una valutazione clinica obiettiva presso le unità sanitarie territoriali in modo da valutare la sua personalità e la potenziale pericolosità in quel momento. Qualora alla valutazione clinica risultasse potenzialmente pericoloso, ma non denunciabile per mancanza di prove, verrebbe iscritto nella banca dati dei soggetti a rischio facendo attivare un Pre-Allarme.
Questo sistema apparentemente giugulatorio per il fermato, va invece a favore del soggetto ritenuto erroneamente a rischio. Se ad esempio all’esame obiettivo dei clinici si riscontrasse un’assenza di condizioni di pericolosità, la stessa persona verrebbe segnalata nella banca dati come “soggetto non a rischio” e inscritta ugualmente nella banca dati, ma con “esito negativo”.
Un controllo di polizia a tutela delle libertà individuali
“Preciso che il Pre-Allerta non è né un arresto preventivo né un TSO, ma un semplice controllo di polizia, una valutazione della persona in quel momento con il solo scopo di individuare eventuali pericolosità. Se all’apparenza il Codice Giallo può apparire incompatibile con le libertà costituzionali, in realtà è l’esatto contrario, poiché – evidenzia il criminologo – in caso di fermo le forze dell’ordine, non potendo applicare un Codice rosso o rischiare di applicarlo in modo improprio – possono affidare l’esame obiettivo a professionisti competenti capaci di eseguire una perizia clinica. Questo tipo di procedura – conclude Vincenti – non è molto diversa da quella applicata nell’ambito dei reati stradali, quando gli angenti, pur avvalendosi di strumenti di misurazione della pericolosità del conducente come gli alcool test, rinviano agli operatori sanitari attivi presso le strutture sanitarie territoriali esame specifici, con l’obiettivo di una valutazione della pericolosità rapida, attendibile ed efficace.”