Frosinone, qualità dell’aria: le misure di I livello

frosinone

In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” così come rilevato dall’Arpa, il Comune di Frosinone ha istituito, a partire dal 31 gennaio 2024 e fino a tutto il 1° febbraio 2024, il divieto di circolazione, in ambito viario urbano: per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emמסכה לפנים עם שיבולת שועל tipi tält kamin custom made baseball jerseys yeezy sneakers men shampoo fest custom baseball jerseys masken kaufen mannheim nike just do it sleeve logo hoodie custom soccer jerseys yellow cab bakancs מסכה לפנים עם שיבולת שועל fascia rigida neonato loreal paris haarfarbe preference yeezy sneakers men maniglia trolley inceppata issiva pari o inferiore a Euro 3 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Esclusione divieti

Dai divieti sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall’articolo 54, comma I, lettere f), g) e n) del d.lgs. 285/1992, quelli elettrici, ibridi, a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.
Il centro urbano soggetto alle limitazioni è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve -Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) – Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) -Via Caio Mario – Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo.
Le misure prevedono il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 stelle e il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, di combustioni all’aperto. Limite a 19°C (con tolleranza di 2°) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali. Divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.

Polizia Locale

È demandato al Corpo di Polizia Locale del Comune di Frosinone e a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione del provvedimento ed il perseguimento delle violazioni di quanto disposto, con invito ad attuare un potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti, di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto. Per le violazioni del dispositivo dell’ordinanza inerenti alla circolazione stradale, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del D. Lgs. n.285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito; per le violazioni non afferenti la circolazione stradale, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Iscriviti alla nostra newsletter

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Potrebbe interessarti