ANGUILLARA – TAR LAZIO: UNA SENTENZA TUTTA DA SPIEGARE

Diventa sempre più difficile stare dietro alle diverse pratiche amministrative, soprattutto quando coinvolgono la magistratura. Forse qualcuno conta proprio sulla complessità dell’iter e i suoi ormai consolidati tempi biblici, per sperare che la comunità dimentichi o si distragga. E come se non bastasse, c’è pure da capire, una volta esaurita la pratica, com’è realmente andata a finire.
A corroborare questa nostra personalissima teoria vogliamo citare un esempio sul quale abbiamo chiesto e ottenuto delle risposte sia dal ricorrente che dal resistente. Al lettore, che poi è quello che paga sempre il conto, lasciamo libera interpretazione.
Basta con l’incipit e passiamo ai fatti.

A fine novembre del 2012, parte della opposizione Consiliare, UDC e Pdl, decidono di ricorrere al TAR chiedendo “l’annullamento delle deliberazioni n. 53/12 e 54/12 inerenti rispettivamente il rendiconto di gestione 2011 e la determinazione delle aliquote e detrazioni tariffe imi 2012”.
Il Comune si vede pertanto costretto a nominare un legale per resistere in giudizio (i costi naturalmente sono a carico della comunità).
Dall’ordinanza (QUI scarica copia in formato pdf) si evince come il TAR del Lazio – Sezione Seconda bis – al termine dell’udienza, “RIGETTA” la richiesta di “ordinanza cautelare” avanzata dai Gruppi di opposizione Consiliare UDC e PDL. Per cercare di capire meglio quanto sopra quindi, abbiamo posto al Sindaco Pizzorno e ai due Capigruppo Manciuria e Paolessi le seguenti domande:

  1. In parole più semplici possibile, quale è il significato dell’espressione “rigetta la richiesta di ordinanza cautelare”?
  2. Adesso quale sarà il seguito?

Risposte del Consigliere UDC Sergio Manciuria

  1. Ho letto il comunicato stampa sul sito del Comune forse dettato più dal periodo elettorale che dall’improvvisa voglia di trasparenza del Primo Cittadino : l’auspicio e che questa Giunta ora proceda con lo stesso spirito a rendere edotta la cittadinanza sul ricorso Bando della Zona 167, sul ricorso della discoteca Hollywood e da ultimo sull’esito della gara per la fornitura dei di due impianti di dearsificazione per l’eliminazione dell’arsenico di Colle Biadaro e Ponton Elce dove l’Amministrazione Pizzorno non ha certamente brillato per efficienza e celerità. Nel merito, il dispositivo del TAR  Lazio riguarda due delibere fondamentali per il proseguo della consiliatura (bilancio consuntivo 2011 e Tariffe IMU) a causa delle modalità di convocazione avvenuta in palese contrasto con il regolamento vigente. In questa fase il collegio giudicante ha rigettato l’istanza di tutela cautelare ritenendo che nell’immediato non sussistono i presupposti per annullamento. Appare evidente, per le motivazioni suesposte, che il Tribunale Amministrativo preferisca entrare nel merito con sentenza e non con semplice ordinanza.
  2. Abbiamo dato mandato allo studio legale di fissare l’udienza per stabilire con sentenza l’esito del ricorso. Nell’arco di due-tre mesi conosceremo probabilmente il destino di questa consiliatura. Al netto di quello che decideranno i Giudici voglio sottolineare il risultato  politico raggiunto dai Gruppi UDC e PDL : dal momento del ricorso presentato in Tribunale, il Presidente del Consiglio ha convocato l’Assise esclusivamente in seduta ordinaria come impone il nostro regolamento. Per concludere mi permetta una precisazione sulla ricaduta dei costi : due anni fa abbiamo speso come Ente diverse migliaia di euro per le elezioni anticipate a seguito del legittimo ricorso di Pizzorno riguardo la compatibilità del Sindaco di Centrodestra.  Oggi se la poltrona lo riguarda diventa un costo per i cittadini ? Mi dispiace per l’incoerenza, ma ritengo che ricorrere ad un tribunale per sancire il rispetto delle regole non è un costo per la collettività bensì una legittima azione per l’affermazione della democrazia.

Risposte del Consigliere PDL Stefano Paolessi

  1. L’Ordinanza del Tar ,  non pregiudica le nostre motivazioni, aspettiamo che si entri nel merito, infatti se avesse accolto le nostre motivazioni, oggi ci sarebbe il Commissario.
  2. Il seguito è l’attesa che il Tar darà nel merito delle nostre osservazioni e se risulteranno fondate si avrà lo scioglimento dell’Amministrazione, quindi qualcuno farebbe bene a non cantar vittoria.

 
Risposte del Sindaco Francesco Pizzorno

  1. significa che i consiglieri resistenti UDC e PDL hanno chiesto la sospensione della esecuzione delle delibere di consiglio comunale del 13.9.12 ed il giudice amministrativo non ha accolto la loro richiesta respingendola.
  2. Quale sarà il seguito della vicenda processuale dovrebbero dircelo i consiglieri ricorrenti. Il TAR in sede di camera di consiglio cautelare ha ritenuto regolari le procedure poste in essere dal presidente del consiglio Secondo Ricci respingendo la domanda dei ricorrenti . I consiglieri UDC e PDL devono ora decidere se dare ulteriore impulso alla vertenza o meno.  Allo stato – premesso che l’oggetto del ricorso non era il merito delle delibere impugnate, ma meri cavilli procedurali – l’unico effetto del ricorso dei consiglieri UDC e PDL è stato quello di fare spendere soldi ai cittadini per la difesa processuale del comune in una vertenza che poteva  ben essere evitata.

Per quanto sopra quindi, questa volta la sentenza sulle osservazioni di cui sopra resta al lettore visto che per noi, pur nel rispetto del canonico gioco delle parti, resta arduo definire il sottile confine tra atto dovuto e atto specioso. Ne verremo mai a capo?

Renato Magrelli [foldergallery folder=”cms/file/BLOG/7423/” title=”7423″]

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