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Frosinone, prevenzione rischio incendi: l’ordinanza

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È online sul sito istituzionale, all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=69729&CSRF=4fc5845c3baaadf9ba6861c8614080df,  l’ordinanza firmata dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli relativa all’applicazione delle misure di prevenzione del rischio per incendi boschivi, in previsione del periodo di massima pericolosità (come da indicazioni fornite dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare). Gli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale provocano infatti gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, rappresentando un concreto grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

15 ottobre 2025

Fino al 15 ottobre 2025, dunque, è vietato, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle a esse immediatamente limitrofe, tra le altre cose: accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; gettare o porre a terra qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace; compiere azioni od operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Nell’ordinanza sono precisate le disposizioni anche per gli Enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi.
Gli Enti proprietari o concessionari delle strade,  proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, concessionari di reti idriche, fognarie e depuratori e i Consorzi di bonifica, per gli Enti gestori della rete elettrica, nonché per i proprietari di attività produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità ubicate nelle aree a rischio di incendio boschivo o in quelle a esse immediatamente limitrofe. Precisate anche le disposizioni in materia di attività pirotecnica.  Nell’ordinanza, inoltre, sono illustrati gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive, i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, i divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boscate e delle attività turistiche e ricettive.

Obblighi e sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, già previste dalle vigenti normative. Ogni altra violazione delle disposizioni dell’ordinanza per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per quanto non disposto con l’ordinanza, si rinvia a quanto disposto con il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.

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