BRACCIANO – REPLICA DI SALA

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

in relazione all’articolo in oggetto – a firma di Iris Novello, non nuova a tali incidenti di percorso “a senso unico” – da Voi pubblicato in data odierna, a mente della norma citata, Vi invito a pubblicare, immediatamente e nel rigoroso rispetto della legge, sul sito internet indicato, la seguente rettifica.

“In relazione all’articolo a firma di Iris Novello, non nuova a tali incidenti di percorso “a senso unico”, e relativo alla interrogazione fatta dall’On. Pedica e alla risposta del Sottosegretario Davico, avente ad oggetto il procedimento pendente a Civitavecchia nei confronti del sottoscritto e degli assessori Capparella e Cavini, la notizia così come esposta rappresenta un caso paradigmatico di disinformazione giornalistica a fini di speculazione elettorale.
Ivi si legge, infatti, che “per il Testo che regola l’ordinamento degli enti locali “ai sensi dell’art. 59 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’art. 58, comma 1, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati.”
E prosegue: “Questo significa che se il giudice durante le udienze di febbraio e aprile riterrà colpevoli i tre illustri amministratori non solo il consiglio comunale verrà sciolto, ma anche “l’eventuale partecipazione alla competizione elettorale di un candidato sindaco che si trova in una delle situazioni ostative indicate dall’art. 58 del decreto legislativo 267/2000 – comporterà – la nullità di tutte le operazioni elettorali, e non della sua sola eventuale elezione”.
La prima informazione fornita al lettore – circa il contenuto del Testo Unico Enti Locali – è parziale ed è propedeutica alla seconda affermazione della Novello – secondo cui, in caso di affermazione di responsabilità penale in I grado, il consiglio comunale sarebbe soggetto a scioglimento e che, perfino, la prossima competizione elettorale sarebbe invalidata – che invece è una clamorosa sciocchezza.
Infatti, quanto alla prima affermazione, la signora Novello, nel ricordare il disposto del decreto legislativo 267 del 2000, secondo il quale “ai sensi dell’art.59 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’art. 58, comma 1, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati”, omette ad arte di informare il lettore che il verificarsi di una tale evenienza riguarda esclusivamente coloro che hanno riportato “una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’art.58, comma 1, lettera a) (cioè associazione mafiosa o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ecc..), ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 ( peculato) , primo comma articoli 316 (peculato mediante profitto), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato), 317 (concussione), 318 (concussione per atto pubblico), 319 (concussione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.
Alla luce di ciò, la seconda affermazione si rivela del tutto falsa ed ingannatoria poiché, tra le cause di sospensione/scioglimento/decadenza, non vi è l’ipotesi dell’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 cp.
Unico effetto di tale affermazione è ingannare il lettore/elettore, inducendolo a ritenere erroneamente che la sentenza di I grado possa portare a tali gravissime conseguenze, sulla scorta di un falso presupposto, così orientando il lettore/elettore a non votare chi, come il sottoscritto, sia in procinto di essere (finalmente) giudicato per il solo abuso d’ufficio, consistente nell’aver sottoscritto una lettera redatta dall’avvocato del Comune, per mezzo della quale si ricordava al cittadino richiedente la procedura da seguire per l’approvazione di una lottizzazione da parte del Consiglio Comunale, lettera ritenuta “atto gestionale e non di indirizzo”, quindi degna del vaglio processuale, che peraltro deve ancora iniziare.”

Poiché non è il primo episodio di disinformazione riconducibile alla signora Novello, devo significarVi che, in difetto di immediata pubblicazione della seguente rettifica e delle scuse della signora Novello, per tale opera di disinformazione, e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione della presente, darò mandato ai miei legali di querelare il direttore responsabile della testata e la signora Novello per il delitto di diffamazione commessa col mezzo della stampa.

Cordialmente.

Il Sindaco di Bracciano
Giuliano Sala

Egregio sindaco Sala,
nel pieno rispetto della Legge, questa testata ha pubblicato per esteso la Sua rettifica.
Non  ho nessuna esitazione nel porgerLe le mie scuse se quanto da me riportato in perfetta buona fede ha potuto in qualche modo offendere la Sua immagine. Ammetto che la sovrapposizione di concetti riportati nello scritto può dare adito a diverse interpretazioni che comunque trovano riscontro o meno  nei documenti pubblicati in allegato all’articolo. Ci tengo a precisare che il “senso unico” di cui parla nella rettifica  non appartiene al mio modo di intendere il giornalismo che è quello basato, oltre che sull’attendibilità dei fatti, sul rispetto delle persone, a prescindere dallo stato sociale o politico a cui appartengono.


Distinti saluti
Iris Novello

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