L’interrogazione presentata il 15 giugno 2011 dal senatore Stefano Pedica al Ministro dell’Interno ha avuto la risposta scritta richiesta a distanza di quasi cinque mesi. Il senatore del gruppo Italia dei Valori si era rivolto al Ministero dell’Interno per chiedere se “il Ministro in indirizzo – era – a conoscenza dei fatti” che riguardavano il “rinvio a giudizio disposto l’8 giugno 2011 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti del signor Giuliano Sala, attuale sindaco del comune di Bracciano, e del signor Maurizio Capparella, assessore all’Urbanistica del medesimo Comune per il reato di abuso d’ufficio, nonché del signor Liberato Cavini, assessore al Bilancio, per il reato di tentata concussione”. Il senatore Pedica chiedeva anche al Ministro “se nell’ambito delle proprie competenze non – riteneva – opportuno adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare la corretta amministrazione del Comune e in particolar modo quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” che “disciplina, tra l’altro le ipotesi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché quelle relative alla rimozione e sospensione di amministratori locali”.
“Allo stato attuale – ha risposto il sottosegretario di Stato per l’Interno, Michelino Davico – non sussistono gli elementi per l’applicazione dell’art. 59, comma 1 lettera a, del decreto legislativo n.267 del 2000, il quale prevede la sospensione e la decadenza degli amministratori che abbiano riportato una condanna, benché ancora non definitiva, a causa di uno dei delitti indicati all’art. 58 dello stesso testo unico e non anche per quelli rinviati a giudizio”.
Dunque a differenza del principio di diritto penale nel quale sussiste la “presunzione d’innocenza” ovvero la “non colpevolezza” sino all’esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, per il Testo che regola l’ordinamento degli enti locali “ai sensi dell’art. 59 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’art. 58, comma 1, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati”. Questo significa che se il giudice durante le udienze di febbraio e aprile riterrà colpevoli i tre illustri amministratori non solo il consiglio comunale verrà sciolto, ma anche “l’eventuale partecipazione alla competizione elettorale di un candidato sindaco che si trova in una delle situazioni ostative indicate dall’art. 58 del decreto legislativo 267/2000 – comporterà – la nullità di tutte le operazioni elettorali, e non della sua sola eventuale elezione”.
“La Prefettura –ha concluso nella sua risposta il sottosegretario di Stato per l’Interno – segue con la massima attenzione lo sviluppo del giudizio ai fini dell’adozione dei necessari provvedimenti al verificarsi dei presupposti richiesti”.
“Allo stato attuale – ha risposto il sottosegretario di Stato per l’Interno, Michelino Davico – non sussistono gli elementi per l’applicazione dell’art. 59, comma 1 lettera a, del decreto legislativo n.267 del 2000, il quale prevede la sospensione e la decadenza degli amministratori che abbiano riportato una condanna, benché ancora non definitiva, a causa di uno dei delitti indicati all’art. 58 dello stesso testo unico e non anche per quelli rinviati a giudizio”.
Dunque a differenza del principio di diritto penale nel quale sussiste la “presunzione d’innocenza” ovvero la “non colpevolezza” sino all’esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, per il Testo che regola l’ordinamento degli enti locali “ai sensi dell’art. 59 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’art. 58, comma 1, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati”. Questo significa che se il giudice durante le udienze di febbraio e aprile riterrà colpevoli i tre illustri amministratori non solo il consiglio comunale verrà sciolto, ma anche “l’eventuale partecipazione alla competizione elettorale di un candidato sindaco che si trova in una delle situazioni ostative indicate dall’art. 58 del decreto legislativo 267/2000 – comporterà – la nullità di tutte le operazioni elettorali, e non della sua sola eventuale elezione”.
“La Prefettura –ha concluso nella sua risposta il sottosegretario di Stato per l’Interno – segue con la massima attenzione lo sviluppo del giudizio ai fini dell’adozione dei necessari provvedimenti al verificarsi dei presupposti richiesti”.
Iris Novello
scarica QUI in formato pdf risposta interpellanza Pedica
scarica QUI in formato pdf testo unico ordinamento enti locali
leggi QUI articolo di riferimento datato 27 giugno 2011
leggi QUI comunicato di riferimento del 7 luglio 2011 [foldergallery folder=”cms/file/BLOG/5317/” title=”5317″]