Controversie dei consumatori nazionali e dell’U.E. senza l’obbligo di assistenza legale



Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, entro il  9 gennaio 2016  secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, accanto agli organismi di mediazione entrano nel sistema extragiudiziale anche gli organismi ADR, ai quali spetta il compito  di risolvere le controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori. I procedimenti hanno una durata massima di 90 giorni e sono quasi gratuiti; inoltre, le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza l’obbligo di assistenza legale. L’obiettivo di tale previsione è quello di offrire al consumatore una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della controversia senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale. Dall’attenta lettura del citato regolamento par di capire, che  l’efficacia “dell’obbligatorietà della mediazione e l’assistenza legale”, vigente oggi nel nostro Paese ,previste nel  decreto legislativo 28/2010 e D.M. 180/2010, non hanno più motivo di esistere. Allo stato, secondo quanto affermato dal Dipartimento Giustizia dell’U.E  la Direzione generale del ministero di Giustizia  non ha ancora inviato l’elenco degli organismi idonei e tecnicamente organizzati  alla “Piattaforma” per cui i consumatori  italiani sono costretti a non poter risolvere eventuali controversie con  fornitori e/o clienti facenti parte dellU.E.

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