Regione Lazio – Approvata la nuova legge sul demanio per finalità turistico-ricreative



Il Consiglio regionale ha approvato nella sessione odierna la nuova legge sull’utilizzo del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Ecco le principali novità:

MODIFICA E SEMPLIFICAZIONE DELLE DIVERSE DEFINIZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO ATTUALMENTE IN VIGORE

PRIMA

Le definizioni erano stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere attrezzate, che hanno creato problemi di interpretazione e difformità di comportamenti tra i Comuni del litorale laziale; visto peraltro che non era chiaro che cosa potesse e non potesse essere fatto nelle varie tipologie di spiagge.

DOPO

Viene introdotta una nuova e più funzionale classificazione delle diverse tipologie di utilizzo del demanio marittimo: stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi e spiagge libere. Viene inoltre esplicitato chiaramente il principio secondo cui sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile.

DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICO-RICREATIVA SULLE SPIAGGE

PRIMA

Non esistevano disposizioni specifiche che garantissero in ogni Comune una quota minima di spiagge libere o spiagge libere con servizi

DOPO

Un’ importante novità, unica nel panorama legislativo delle Regioni italiane, riguarda l’introduzione di una norma che prevede che ogni Comune debba riservare a “pubblica fruizione” (spiaggia libera o spiaggia libera con servizi) una quota almeno pari al 50% dell’arenile di propria competenza, ferma restando la facoltà per ciascun Comune di stabilire una percentuale superiore.

In caso di mancato rispetto di tale previsione, i Comuni non potranno più rilasciare nuove concessioni e saranno tenuti a stabilire nel proprio Pua le modalità e i criteri attraverso i quali raggiungere la percentuale suddetta alla scadenza delle concessioni in essere.

EQUILIBRATA PRESENZA DI SPIAGGE LIBERE E LIBERE CON SERVIZI

PRIMA

Non erano previste disposizioni in materia

DOPO

I Comuni nella pianificazione della quota del 50% di cui al punto precedente, sono tenuti a garantire, lungo tutto l’arenile di propria competenza, un’equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi.

A tal fine individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere o spiagge libere con servizi pari almeno al 20% di ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al punto precedente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE CONCESSIONI

PRIMA

La normativa regionale precedente (Legge Regionale 13 del 2007) prevedeva la possibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime. Rinnovo automatico che però era in contrasto con i contenuti della Direttiva Bolkestein, entrata successivamente in vigore in Italia (con il recepimento avvenuto nel 2010).

DOPO

Viene eliminata con la legge regionale la possibilità di “rinnovo automatico” delle concessioni demaniali marittime mettendo così la normativa in vigore su questa materia chiaramente in linea con la Direttiva Bolkestein. Inoltre viene ribadito che ogni concessione demaniale deve essere assegnata con procedura di evidenza pubblica.

LEGALITÀ E TRASPARENZA

PRIMA

Non erano previsti particolari obblighi.

DOPO

È prevista l’introduzione di disposizioni fondamentali in materia di trasparenza e legalità: i Comuni del litorale, infatti, saranno tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative del proprio territorio, informazioni comprensive di canoni concessori e imposta regionale dovuta. La mancata pubblicazione da parte del Comune di questi dati precluderà ogni accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai Comuni del litorale.

DESTAGIONALIZZAZIONE

PRIMA

Non era previsto niente a favore della destagionalizzazione. Attualmente solo sporadicamente alcuni Comuni e alcuni concessionari riescono a organizzare l’apertura di alcune attività fuori stagione, senza alcuna programmazione.

DOPO

Viene introdotta una norma per incentivare e regolamentare la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative in concessione sul demanio marittimo, nella direzione di una piena fruizione delle coste per tutto l’arco dell’anno secondo regole certe, al fine di consentire un uso pubblico del mare e valorizzare anche economicamente nella stagione invernale il nostro litorale.

PIANIFICAZIONE UNITARIA DELL’UTILIZZO DELLE SPIAGGE CON TEMPI CERTI

PRIMA

Finora non era mai stato fatto un Puar (Piano Regionale Utilizzazione Arenili) nonostante una previsione di legge contenuta nella legge n° 494 del 4 dicembre 1993.

DOPO

Si dettano tempi certi e perentori per:

l’adeguamento del Regolamento regionale del 2009, attualmente in vigore, sull’uso delle aree demaniali marittime per finalità ricreative (Regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11 sulla Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari), (adeguamento da compiere entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge);
l’approvazione del Pua regionale (entro 30 giorni dalla modifica del Regolamento);
I Comuni dovranno infine adottare, o adeguare i Pua già adottati, secondo le linee guida approvate con il Pua regionale entro 180 giorni, decorsi i quali la Regione eserciterà i poteri sostitutivi.
In ragione di tale disposizione, per la prima volta nel Lazio si pongono le basi per una pianificazione unitaria dell’utilizzo delle spiagge. Nelle more dell’adozione del PUA regionale continuano ad applicarsi i PUA già vigenti e proseguono le procedure di adozione/approvazione di nuovi PUA.

Parole di soddisfazione arrivano dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “La nuova legge approvata oggi in Consiglio Regionale rappresenta una riforma storica attesa da moltissimi anni. Soprattutto per la parte che riguarda la classificazione delle diverse tipologie di utilizzo del demanio marittimo e la ripartizione delle spiagge libere (o libere con servizi) per le quali prima non esisteva una equa distribuzione sul litorale e che invece oggi viene regolamentata nella misura di almeno il 50% dell’arenile per ogni Comune. Punto fondamentale della riforma, l’obbligo della trasparenza che prima non era assolutamente prevista e che invece oggi obbliga i Comuni a pubblicare le informazioni sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Altrettanto importante, poi, aver introdotto una norma, prima inesistente, che regolamenta la destagionalizzazione delle attività degli stabilimenti e che tende a incentivare un utilizzo del demanio marittimo per tutto l’anno e non solo nel periodo estivo.

La legge prevede poi, tempi certi e perentori per l’adeguamento del Regolamento regionale del 2009 sull’uso delle aree demaniali marittime per finalità ricreative e per l’approvazione del Piano Regionale di Utilizzazione degli Arenili, uno strumento fondamentale che era atteso da 22 anni e che permetterà per la prima volta nel Lazio una pianificazione unitaria dell’utilizzo delle spiagge. I Comuni dovranno infine adottare, o adeguare al Piano regionale, i loro Pua. Voglio ringraziare il Consiglio Regionale per il lavoro svolto e per l’approvazione di un’altra importante riforma che porta il Lazio all’avanguardia delle Regioni italiane”.

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