Stalker, ne parliamo con l’avvocato penalista Attilio Borricelli



Stalking, è un termine di origine inglese utilizzato per definire quelle persone che hanno degli atteggiamenti che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generando in essa stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana. L’Avvocato Penalista Attilio Borricelli ci espone alcuni dettagli su questa figura.

Borricelli: “Il 16% delle donne ha subito atti persecutori!”

Stalker è colui che reiteratamente molesta o minaccia taluno in modo da ingenerare nella persona offesa un grave stato di ansia ovvero timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto ed in modo da costringerla a mutare le proprie abitudini di vita.

I dati diramato dalle agenzie di statistica e dal ministero sono allarmanti se si pensa che il 16 per cento delle donne ha subito questo genere di comportamenti da parte del marito, del fidanzato, dell’ex o di un semplice sconosciuto.

Proprio a causa del dilagare del fenomeno in effetti è stato introdotto nel 2009 l’art 612 bis all’interno del codice penale.

Pene fino a 5 anni

Da quel momento con una certa severità (pene fino a 5 anni di reclusione con aumenti fino quando il fatto è commesso da soggetti legato da rapporto di coniugio o da relazione sentimentale anche non più in corso con previsione di aggravamento della sanzione fino alla metà se il fatto è commesso in danno di minore, donne in gravidanza o soggetti disabili ai sensi della legge n. 104) vengono puniti gli atti persecutori meglio noti come stalking.

Alla luce di questo alla domanda chi può essere lo stalker posso rispondere che può essere chiunque in astratto e che per questo quando vi sono segnali di molesti comportamenti suggerisco di rivolgersi all’autorità giudiziaria per denunciare.

Normalmente si procede prima richiedendo al questore un ammonimento e, se i comportamenti continuano, avanzando querela.

La paura di denunciare

A questo proposito è bene precisare che il reato è procedibile a querela con un termine previsto di 6 mesi per proporla più ampio rispetto a quello ordinario che è di 3 mesi. Inoltre la remissione può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia di ufficio nelle ipotesi aggravate previste dall’art 612 bis c.p. Per quanto concerne la paura di denunciare è chiaro che dalle situazioni.

Possiamo trovarci difronte a persone che denunciano in maniera a volte affrettata sull’onda anche di una tendenza generata da cattiva informazione e mal consigliati (a volte si tratta anche di azioni strumentali rispetto a vertenze di natura civilistica) e dall’altra parte possiamo trovarci al cospetto di casi in cui vi sarebbero i presupposti ma non si denuncia per vari motivi. Se devo rispondere in assoluto non credo si possa parlare di paura di denunciare diffusa poi dipende dai singoli casi.

Il mio consiglio ribadisco è quello di portare a conoscenza dell’autorità le vicende poi sarà l’organo preposto a valutare i presupposti e le iniziative da adottare.

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Stalker, ne parliamo con l'avvocato penalista Attilio Borricelli

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.