Cassa di Previdenza e Assistenza Forense: la contribuzione previdenziale slegata dal reddito è illegittima



L’obbligo della contribuzione previdenziale va necessariamente collegato al reddito,
viceversa si crea una nuova sacca di povertà nella professione forense : questo, il
leitmotiv della battaglia che sta sostenendo Argia Di Donato, giovane avvocato del Foro di
Napoli e Presidente dell’Associazione Nomos Movimento Forense, che ha impugnato
innanzi al Giudice del Lavoro la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.a. per
conto di Cassa Forense. Il giudizio instaurato nel 2017, vedrà il pronunciamento del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Napoli il prossimo giovedì 8 novembre , circa l’accoglimento o
il rigetto delle ragioni dell’avv. Di Donato e circa la questione di illegittimità
costituzionale e di violazione del T.F.U.E. nonché della Carta dei Diritti Fondamentali U.E,
sollevate dalla Di Donato a mezzo del proprio legale di fiducia, avv. Alfonso Emiliano
Buonaiuto.
“ Quello di Cassa Forense è un problema di non poco conto. – sostiene la Di Donato – Al di
là delle specifiche censure tecniche sollevate in sede di ricorso, occorre evidenziare due
aspetti: da un lato, si mina l’esercizio libero della professione, dato che avvocati che hanno
uno scarsissimo volume di lavoro, non sono in condizione reale di pagare i contributi
dovuti. E se non versano quanto dovuto a Cassa, non sono più nelle condizioni di esercitare
la professione; dall’altro – cosa ben più grave – avvincere a parametri reddituali la
permanenza del professionista nell’Albo Professionale, limita, di fatto, il cittadino nello
scegliere liberamente il proprio legale. Il tutto determina una condizione abnorme e
inaccettabile sul piano professionale e lesiva del diritto alla difesa garantito dalla
Costituzione. ”
“ È una battaglia giusta e doverosa, – prosegue la giovane professionista – il principio
dell’imposizione previdenziale slegata dal reddito effettivamente prodotto, è in palese
violazione dei principi costituzionalmente garantiti e mina l’effettiva libertà nell’esercizio
della professione forense. Proprio perché siamo avvocati, sulla questione non possiamo
tacere : è necessario spostare il dibattito dalla politica alle Aule Giudiziarie, per accelerare
il processo di cambiamento. Invito i colleghi di tutta Italia ad attivarsi in tal senso. ”
“ I denunciati profili di illegittimità costituzionale dell’art. 21 , commi 8 e 9, L. n. 247/2012
e del Regolamento di Attuazione – aggiunge l’avvocato Alfonso Emiliano Buonaiuto,
procuratore della Di Donato – sono talmente evidenti che la stessa Cassa Forense è stata
costretta obtorto collo a reintrodurre , se pur solo per un periodo di tempo limitato ( i l
Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato
a larga maggioranza che il contributo minimo integrativo non sarà dovuto per gli anni dal
2018 al 2022, agevolando gli avvocati più deboli e disagiati, ossia coloro che produrranno
volumi d’affari inferiori ad euro 17.700 circa), il principio della proporzionalità tra
contributi e volume di affari dichiarato , riconoscendo implicitamente l’irragionevolezza
della normativa che impone il pagamento di un contributo minimo in maniera
indiscriminata a tutti gli iscritti indipendentemente dal loro reddito . Basti pensare, poi, che
a distanza di un anno dall’entrata in vigore della Legge Professionale, alla Camera dei
Deputati è stata presentata una proposta di legge per modificare la normativa in vigore
considerati i tanti profili di censurabilità, anche di rango costituzionale, contenuti nella
Legge Professionale e proprio di recente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
ha deliberato di richiedere, in occasione della seduta dei Delegati del 26 ottobre al
Congresso Nazionale di Catania, l’approvazione di un emendamento al Regolamento di
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Cassa Forense che prevede l’applicazione dei contributi minimi proporzionali al reddito
anziché commisurati in misura fissa.
* * *
L’approfondimento
La questione politica. La questione sollevata dall’avv. Di Donato, sorvolando sulle
questioni di merito processuali e sui profili sostanziali di diritto, è di natura essenzialmente
politica: si richiede che il Giudice, sospendendo il giudizio in corso (dato che lo stesso non
può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità
costituzionale e che queste ultime non sono manifestamente infondate), emetta ordinanza
con la quale disponga l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale . La
norma contenuta nei commi 8 e 9 dell’articolo 21 della Legge Professionale (L. n. 247/2012)
è in palese violazione dei principi garantiti nella nostra Costituzione , in quanto impone –
per la prima volta in Europa – «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la
professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall’albo,
con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche
sugli interessi dei suoi assistiti. Se a tali rilievi si aggiunge che la permanenza nell’albo è
strettamente legata all’obbligatoria iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense (comma 8 dell’articolo 21) e all’ulteriore principio di continuità
determinato dallo stesso ente, il rischio di vedere – in un arco temporale assai breve –
cancellazioni di massa dall’albo e la perdita di lavoro di migliaia di professionisti, stimati in
60.000 circa, si profila oltremodo realistico. Nello specifico, l’avv. di Donato ha eccepito la
violazione di legge e l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 , commi 8 e 9 , della
Legge n. 247 del 2012 per violazione del principio di legalità di cui agli artt. 23, 97, 113
della Costituzione nonché del canone di ragionevolezza della legge di cui all’articolo 3 della
Costituzione ; la violazione di legge e l’illegittimità dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge
n. 247 del 2012 in relazione ai principi comunitari sulla concorrenza di cui all’articolo 117
della Costituzione e 106 T.F.U.E. e di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché illegittimità costituzionale dell’articolo 21,
commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 per violazione dell’articolo 41 della Costituzione
nonché degli artt. 2, 3, 4 e 33, comma 5, 41 e 53 della Costituzione ; la violazione dell’art. 21
della legge n. 247/2012 da parte del Regolamento di attuazione; la violazione di legge ed il
conflitto del Regolamento di attuazione dell’art. 21, comma 8 e 9, L n. 247/2012 con il
principio comunitario sulla libera concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 T.F.U.E. ; la
violazione di legge e violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione e violazione dei Trattati U.E. e C.E.D.U. .
Le argomentazioni sostenute da Cassa Forense.
L’Ente previdenziale ha omesso di contestare nello specifico le censure sollevate in sede di
ricorso, limitandosi ad affermare la legittimità di scelte politiche funzionali a garantire
l’equilibrio dell’Ente e la regolare erogazione delle prestazioni agli iscritti. Tuttavia le
discutibili “scelte politiche” di Cassa, lungi dall’essere legate a dati fattuali di natura
macroeconomica, sono al contrario frutto di arbitrio, atteso che la discrezionalità della
Cassa in materia è eminentemente tecnica e non assoluta. Ed invero, se la stabilità della
gestione della Cassa imponeva di introdurre norme draconiane quali l’art. 21, commi 8 e 9
della L. n. 247/2012 ed il Regolamento di Attuazione, non si comprende come l’Ente possa
aver deciso, in assenza di mutamenti economici di rilievo, l’abolizione del contributo
integrativo minimo dal 2018 al 2022. Ma c’è di più. Se la situazione dei conti di Cassa
Forense era tale da imporre per legge la cancellazione dall’Albo degli Avvocati non in grado
di pagare i contributi, è legittimo chiedersi come Cassa Forense giustifica la spesa di quasi
tre milioni di Euro per i propri organi di amministrazione e controllo oppure la
distrazione del denaro versato a fini previdenziali dagli iscritti, per effettuare al
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contrario discutibili investimenti con perdite per centinaia di milioni di euro (cfr., “Il
Sole 24 ore” dell’11/11/2008). Per tacere di pubblicazioni quali “La previdenza forense” la
cui utilità – ed i cui costi – sono conosciuti esclusivamente dai dirigenti, dagli impiegati e dai
consiglieri di Cassa Forense i quali, per inciso, sono i soli chiamati a pubblicarvi articoli o
recensioni. Pare opportuno rilevare che il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 7353/2016, pur
rimettendo al Giudice del Lavoro la questione di merito, ha accolto un’interpretazione
dell’art. 21, comma 9, L. n. 247/2012 “costituzionalmente orientata” per la quale tutti gli
avvocati, compresi quelli che non rientrano nei parametri economici stabiliti, “hanno il
diritto di permanere nell’unico sistema previdenziale” e avere “pari dignità professionale
e pari diritto a restare nel mercato”.

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Informazioni su Alfredo Di Costanzo 27670 Articoli
Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.

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