Fotocopia del permesso invalidi esposta sul parabrezza sull’auto noleggiata: il titolare non risponde di falso



 

Negli ultimi anni si è assistito a frequenti blitz delle forze di polizia locale contro un fenomeno vergognoso come quello della duplicazione abusiva e la contraffazione di permessi sosta per invalidi. Tutte queste operazioni che si sono concluse spesso con una marea di denunce hanno però colpito troppe volte nel mucchio senza verificare le ragioni per le quali alcuni titolari del pass lo avevano coscientemente fotocopiato perchè per ragioni legittime ne avevano bisogno. Ed è così che in uno di questi casi è intervenuta a metterci una chiara pietra sopra la Cassazione che ha espresso un principio che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è senz’altro legittimo e che può essere sintetizzato nel concetto secondo cui chi per motivi di lavoro noleggia un’auto esponendo la fotocopia e non l’originale del permesso invalidi non incorre nel reato di falso perché non si espone a un’abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa. I giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte, infatti, con la sentenza 18961/17, pubblicata in data 20 aprile, hanno accolto il ricorso ed annullato senza rinvio con la formula più ampia, ossia perchè il fatto non sussiste la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva condannato una donna che rispondeva dell’accusa di aver contraffatto il permesso invalidi rilasciato dal Comune esponendo su un veicolo la fotocopia e quindi per falsità materiale commessa da privato. Nella fattispecie, l’imputazione di falso riguardava una fotocopia di un’autorizzazione al parcheggio della quale la donna era comunque l’effettiva titolare. I giudici di Piazza Cavour, sulla scia dei precedenti in materia di fotocopie del permesso-invalidi esposte sul veicolo al posto di quello originale regolarmente posseduto nel ribadire che «se è vero che la fotocopiatura a colori del tutto simile all’originale può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l’utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo». Nel caso di specie, la proprietaria deteneva l’originale dell’autorizzazione a casa e non poteva esser utilizzato da alcun soggetto diverso dalla titolare, mentre aveva esposto la fotocopia su un veicolo noleggiato in occasione di un suo viaggio per ragioni di lavoro. Quindi, «ben plausibile» è la giustificazione che la fotocopia era usata per evitare il rischio, durante i frequenti viaggi lavorativi, che l’originale venisse smarrito; in tal senso, «la presenza di due fotocopie nell’auto a noleggio sulla quale si trovava ben può dar conferma della plausibilità di quel timore».

                                                                                                                                                                                            

Giovanni D’AGATA

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