Stop Madia: lettura guidata ad un decreto/manifesto liberista



Contesto

Nel giugno 2011, oltre 26 milioni di cittadini hanno votato “SI” a due referendum sull’acqua, determinando, con la vittoria del primo quesito, l’abrogazione dell’obbligo di privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali e, con la vittoria del secondo quesito, l’abrogazione dei profitti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

Si è trattato, in maniera evidente, di un pronunciamento di massa contro le privatizzazioni e per la gestione pubblica di tutti i servizi pubblici locali.

E, nel caso dell’acqua, come ha ben specificato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 2011, si è perseguita chiaramente:“(..) la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”.

Si inserisce dentro questo contesto il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, decreto attuativo della Legge Delega n. 124/2015, che definisce invece con le seguenti parole l’attuale quadro normativo: “(..) risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all’affidamento a terzi mediante gara”(relazione illustrativa, pag.1), includendo nella generazione di confusione normativa i referendum abrogativi e la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 (che difendeva l’esito referendario).

Un testo per mettere ordine, parrebbe.

Ma in quale direzione, lo esplicita subito (sez. 1, paragrafo B) l’Analisi di Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge.

Fra gli obiettivi a breve termine, viene indicata “la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità”, mentre sono obiettivi di lungo periodo: “garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un’ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati e “attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza.

Si tratta, in tutta evidenza, di un decreto che si prefigge, cinque anni dopo la vittoria referendaria sull’acqua, la chiusura di quell’anomalia e la privatizzazione dei servizi pubblici locali.


Finalità

Altrettanto illuminanti sono le finalità della legge, così come descritte all’art.4.

Mentre il comma 1 recita incredibilmente la volontà di “affermare la centralità del cittadino nell’organizzazione e produzione dei servizi  pubblici locali di interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione attiva”, il comma 2, aprendosi con le parole “In particolare” (quindi volendo rendere concreto quanto asserito nel comma 1) dice testualmente: “(..) le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”

Una definizione che ricalca pedissequamente quella utilizzata in tutti i trattati di libero scambio, dall’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi del WTO al più recente TTIP.

 

Funzione dei Comuni

L’art. 5 del testo sottolinea il ruolo dei comuni e delle città metropolitane, dichiarando, al comma 1 “funzione fondamentale”degli stessi “l’individuazione delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico generale”.

Peccato che, immediatamente dopo, e per tutto il testo della legge, questa funzione sia immediatamente misconosciuta: comuni e città metropolitane, infatti, per individuare i servizi pubblici, devono effettuare preventivamente una verifica, anche con forme di consultazione di mercato, sul fatto che tali attività non siano già fornite o fornibili da imprese operanti con regole di mercato (comma 2 e 3); verifica da inoltrare all’Osservatorio del Ministero dell’Economia sui servizi pubblici locali (comma 5).

Chi gestirà i servizi?

Le modalità di gestione sono la polpa del provvedimento normativo, e infatti, per quanto riguarda acqua, rifiuti e trasporto pubblico locale,prevalgono su qualsivoglia normativa di settore (art. 3).

Qui il decreto (art. 2) opera una distinzione fra “servizi pubblici locali di interesse economico generale” e “servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete”.

Entrambi sono servizi “erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico”, i secondi sono “organizzati tramite reti strutturali”.

Il primo principio posto chiaramente sulle modalità di affidamento è che la gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi non a rete (comma 1, lettera d) art.7).

Si tratta di un preciso attacco alle proposte di ripubblicizzazione da parte del movimento per l’acqua, che da sempre propugna la gestione attraverso enti di diritto pubblico, quali le aziende speciali, e di un attacco concreto alla realtà di ABC Napoli, azienda speciale che gestisce il servizio idrico della città partenopea.

Tutti i servizi pubblici locali a rete devono di conseguenza essere gestiti attraverso società per azioni.

Ma, perché sia chiaro quali siano le opzioni privilegiate dal decreto, ecco quali ulteriori vincoli vengono posti, laddove gli enti locali scelgano una società per azioni a totale capitale pubblico.

In questo caso, gli enti locali devono deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dell’impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza (comma 3, art.7).

Inoltre, il provvedimento deve contenere un piano economico- finanziario con la proiezione, per l’intero periodo della durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti; tale piano deve specificare inoltre l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Dulcis in fundo, il piano deve essere “asseverato da un istituto di credito” (comma 4, art.7).

Adempiute tutte queste incombenze, l’ente locale dovrà inviare lo schema di atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un parere che verrà espresso entro trenta giorni (comma 6, art.7).

Nulla di tutto questo è richiesto per le gestioni attraverso società per azioni a capitale privato o a capitale misto pubblico-privato.

  

Chi gestirà le reti e gli impianti?

Poiché nulla dev’essere tendenzialmente sottratto al mercato, ecco la possibilità, sempre “per favorire la tutela della concorrenza” di affidare la gestione delle reti, degli impianti e della altre dotazioni patrimoniali separatamente dalla gestione del servizi, nel qual casol’affidamento dovrà essere fatto ad una società per azioni a totale capitale pubblico, a società a capitale misto pubblico-privato o a società a capitale privato (coma 4, art.9)

Anche in questo caso, la preferenza per le società miste o private si esprime con la possibilità per le stesse di realizzare direttamente e senza gara d’appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti (comma 2, art. 10)

A chi andranno i finanziamenti pubblici?

Domanda retorica: gli eventuali  finanziamenti statali saranno “prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (..) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria” (comma 2, art.33)

 

Le tariffe remunerano i profitti

Lo schiaffo al referendum non poteva essere reso più evidente: dopo anni con cui i profitti erano stati mascherati nella tariffa sotto la definizione di “oneri finanziari”, viene reintrodotta nella determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, “l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” (comma 1, lett. d) art. 25), nell’esatta dizione abrogata dal secondo quesito referendario del giungo 2011.

L’Authority e il consumatore

L’ideologia liberista del decreto, trasparente in ogni paragrafo del testo, risulta oltremodo evidente laddove si affrontano le “garanzie” su erogazione e qualità del servizio. Qui scompaiono sia le comunità locali in quanto tali, sia il cittadino-utente: entrambi cedono il passo all’individuo consumatore da una parte -a cui va garantita (art. 24) la carta dei servizi- e l’Authority dall’altra, che, per l’occasione viene ridenominata (art.16): “Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA)”.

Diritti garantiti dal mercato

Vale la pena riportare un ulteriore passaggio tratto dall’Analisi di Impatto della Regolamentazione allegata al testo di legge.

Ecco cosa si dice alla sezione 4: “(..) Il decreto attua la delega contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e la previsione di limiti e condizioni per l’assunzione del servizio pubblico locale permette di valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze dell’utenza risponde il mercato in libera concorrenza, fatta salva la necessità di garantire a tutti un servizio che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico”.

Peccato che il comma c) dell’art. 19 della legge cosi recitasse:individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale (..) tenendo conto dell’esito del referendumabrogativo del 12 e 13 giugno 2011

Si tratta quindi di un’ulteriore violazione: il decreto attuativo di una legge delega deve infatti attuare, e non stravolgere, quanto previsto dalla legge delega.

Riflessioni politiche finali

Il decreto Madia prova a chiudere un cerchio: quello aperto dalla straordinaria vittoria referendaria sull’acqua del giugno 2011, sulla quale i diversi governi succedutisi non avevano potuto andare oltre all’ostacolarne l’esito, all’incentivarne la non applicazione, ad impedirne l’attuazione.

Questa volta l’attacco è esplicito: forte di quanto ottenuto con gli attacchi ai diritti del lavoro (Job Acts), alla scuola pubblica (“Buona Scuola”), alla difesa dell’ambiente e dei territori (“Sblocca Italia”), il governo Renzi si sente sufficientemente forte da tentare l’assalto finale, buttando a mare il referendum del 2011 e privatizzando tutti i servizi pubblici locali.

Il rilancio delle privatizzazioni dei servizi pubblici risponde a precisi interessi delle grandi lobby finanziarie che non vedono l’ora di potersi sedere alla tavola imbandita di business regolati da tariffe, flussi di cassa elevati, prevedibili e stabili nel tempo, titoli tendenzialmente poco volatili e molto generosi in termini di dividendi: un banchetto perfetto, che Renzi e Madia hanno deciso di apparecchiare per loro.

Con l’alibi della crisi e la trappola artificialmente costruita del debito pubblico, si cerca di portare a termine la spoliazione delle comunità locali, mercificando i beni comuni e privatizzando i servizi pubblici. Per poter attuare tutto questo, è essenziale sottrarre democrazia. Per questo, lo schiaffo al referendum non è un semplice effetto collaterale del decreto Madia, me ne costituisce il cuore e l’anima.

L’ennesima drammatica partita è appena cominciata. A tutte le donne e gli uomini che da anni si battono per l’acqua, per i beni comuni e per un altro modello sociale il compito di giocarla fino in fondo.

Non dobbiamo permettere a Madia/Renzi ciò che abbiamo impedito a Ronchi/Berlusconi.

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Informazioni su Alfredo Di Costanzo 27606 Articoli
Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.

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