L’Europa necessaria

CANNES, FRANCE - NOVEMBER 04: German Chancellor Angela Merkel speaks with Mario Draghi, president of the European Central Bank (ECB) ahead of a working session on the second day of the G20 Summit on November 4, 2011 in Cannes, France. World's top economic leaders are attending the G20 summit in Cannes on November 3rd and 4th, and are expected to debate current issues surrounding the global financial system in the hope of fending off a global recession and finding an answer to the Eurozone crisis. (Photo by Chris Ratcliffe - Pool / Getty Images)



L’EUROPA NECESSARIA

L’estraneità dell’Unione europea ai modelli di forme di Stato e governo. La Ue si rivela essere una entità a-democratica e spoliticizzata. Incorporata nei Trattati, l’ideologia neoliberista riduce ogni istituzione comunitaria a proprio organo esecutivo. Un’altra Europa è possibile, fondata su eguaglianza e solidarietà: una nuova forma di Stato che solo una Assemblea costituente europea può disegnare.

Definire l’Unione europea, intendendo per definizione la collocazione di un’entità in un genere, secondo un modello, esplicitandone la appartenenza a una forma immediatamente riconoscibile, è inutile. La Ue rifugge da qualunque tipologia tassonomica. Machiavelli la disconoscerebbe perché è fuori dalla classica e indefettibile configurazione distinzione di “repubblica o principato”. Non è di formazione originaria, né deriva da una successione. Non dispone di un territorio, ma ha potere normativo sui territori. Non è colonia di uno Stato. Non è uno stato. Non è una confederazione, non è una federazione. Non è una democrazia, non è una dittatura. Assembla caratteri di ciascuna delle forme istituzionali delle aggregazioni umane. Non ne invera nessuna. È un ordinamento sì, la cui effettività è però assicurata dagli Stati che la compongono.

Ciò che la Ue non è

Non è né repubblica, né principato perché non è Stato. Non è di formazione originaria perché deriva da trattati stipulati da e tra Stati, denunziabili, in ultima istanza, dagli Stati che li hanno stipulati, da questi stessi Stati modificabili e integrabili e anche regolabili mediante trattati, in modi cioè non disciplinati dai trattati istitutivi e/o integrativi. Non c’è de cuius dal quale può vantare la successione.

Non ha un territorio. A offrire questo elemento indefettibile di una aggregazione umana avente forma ordinamentale autonoma provvedono gli Stati che, come tali, possono sottrarglielo.

Non è uno Stato. Non dispone di quell’indefettibile potere primario e generale degli Stati denominato sovranità. La erode dagli Stati, ma mai in via definitiva e complessiva. Non è poi colonia di uno Stato dal quale potrebbe derivare identità ordinamentale certa anche se interna a uno Stato e a esso subalterna.

Non è una confederazione di Stati perché si appropria della loro competenza esclusiva in ordine ai rapporti giuridici a essi interni. Non è uno Stato federale perché non dispone di un sistema di organi centrali dotato di autonoma primazia giuridica e politica1.

La si definisce come unione sovranazionale di Stati2. Entità dotata di un proprio ordinamento giuridico che si sovrappone a quelli degli Stati che la compongono e la cui dinamica lo rapporta a quella degli Stati membri mediante limitazioni o erosioni della loro sovranità. Non è una democrazia. Per molti motivi. Non nasce da un atto di volontà della sua base sociale.

Non è infatti espressione della sovranità popolare, né dei singoli Stati, né dell’insieme degli Stati membri. Solo da una manifestazione di volontà generale e contestuale dei singoli popoli europei la Ue avrebbe potuto dimostrare l’avvenuta formazione del popolo europeo come entità unitaria e permanente, decisa a perseguire un futuro comune. Questa manifestazione di volontà non c’è mai stata. I Trattati, atti convenzionali del diritto internazionale, sono manifestazione di volontà degli Statigoverni, non degli Stati-comunità. In quanto tali non sopprimono la diversità delle comunità statali, le confermano. Non unificano le diverse sovranità, le assumono a fondamento della loro legalità e dei contenuti normativi stipulati.

Non ha costituzione. Innanzitutto perché non è uno Stato. Infatti a istituire l’Unione europea furono i Trattati, atti esterni degli stati, atti che per loro natura non dispongono del potere fondante del principio di legittimità che solo la forma-stato può decidere in quanto primigenio prodotto dell’esercizio della sovranità. I Trattati sono strumenti della sovranità, ma non fonti di tale potere e così come non hanno prodotto e non potevano produrre effetti costitutivi dell’unità della base sociale dell’Unione, cioè del popolo europeo, non potevano dettare il principio di legittimazione del suo apparato istituzionale. Si aggiunga poi che, alla stregua della definizione di tale tipo di atto normativo ex art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, l’ordinamento europeo non realizza il principio della divisione di poteri 3.

L’estraneità ai modelli di forme di Stato e di governo va spiegata. Deriva dal processo di formazione della Ue, un processo di erosione continuata della sovranità degli Stati che la compongono. Processo quanto mai singolare perché di erosione tanto strisciante quanto legale delle singole sovranità statali, determinata e perseguita per mezzo secolo, accelerata e sostanzialmente compiuta nell’ultimo ventennio. Erosione a danno degli Stati-membri da parte dell’Unione, che non ne diverrà beneficiaria ultima, come motiverò in prosieguo.

Si dubita che di erosioni si tratti e addirittura si nega la sussistenza di tale erosione. Il che, se rivela la problematicità della questione sottesa, non però la risolve. La tesi della insussistenza dell’erosione è basata su, ed è sostanziata con, i contenuti e le finalità dei Trattati e la continuata adesione dei governi degliStati membri, adesione espressa nelle debite e specifiche forme che regolano, secondo il diritto internazionale,i rapportitra Stati nell’esercizio delle sovranità statali. La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, pur se incline a derive ritenute fantasiose mediante interpretazioni estensive delle competenze comunitarie, ha perseguito, in ultima analisi, le finalità dei Trattati.

La giusta constatazione dell’Unione europea come entità formatasi mediante l’affidamento progressivo (definito come “sacrificio”) da parte degli Stati-persone «di definite competenze e poteri anche normativi a favore di una struttura internazionale ed esterna agli Stati-persone»4 rivela la verità di questo processo. Processo che ha rapportato, collegato, coordinato, accomunato pure, ma non incorporato Stati-apparati, tanto meno poi Stati-comunità. L’entità Ue resta strutturalmente internazionale, quindi, esterna agli Stati.

Deficit di democrazia

Se questa è la definizione riassuntiva del processo storico-istituzionale che ha costruito l’Unione europea definendola come tale, non sono poche le questioni che ne derivano. Provo a riassumerle.

I Trattati hanno prodotto un’estensione inedita della competenze quanto a numero e quanto a qualità di quelle che si sono aggiunte. La somma delle une e delle altre ha determinato una crescita sproporzionata della struttura originaria, quella che la collocava tra le figure del diritto internazionale. La ha resa non sostenibile sia come assemblaggio di competenze e poteri, sia come entità riassuntiva delle responsabilità interne degli Stati-persone che la compongono.

Il “sacrificio” di definite competenze e poteri, poteri che perché normativi hanno generato un ordinamento dotatosi di primauté, ha poi prodotto due conseguenze. Una è quella dell’erosione, pur legale, delle sovranità degli Stati-membri quanto ad autonomia, perché sovranità vincolate a un esercizio congiunto nelle due istituzioni della Ue, Consiglio dei ministri e Consiglio europeo. L’altra è quella del deficit di legittimità dell’intero ordinamento, deficit emerso in modo esplosivo a seguito della crisi economica che attanaglia l’Unione.

Si manifesta così l’immanenza al processo istituzionale-politico comunitario, fin dal Trattato di Roma, della dialettica che oppone legittimità a legalità5. Nella particolare contingenza del processo che stiamo vivendo, questa dialettica coinvolge sicuramente le due accezioni del termine sovranità: quella statale e quella popolare. Se l’una è premessa e oggetto del diritto internazionale, l’altra è invece il fondamento della convivenza statale nell’età contemporanea, perciò è l’oggetto del diritto costituzionale. Quel diritto costituzionale che, per quanto attiene all’Italia, alla stregua dell’articolo 11 della sua Costituzione, avrebbe consentito limitazioni, ma non cessioni della sovranità.

Tra le due accezioni del termine, quanto a referenti, non c’è stata né congiunzione, né accostamento. La legalità ha trionfato, ha soffocato la legittimità. Il deficit di democrazia della Ue non è stato colmato, come ampiamente riconosciuto dalla Corte costituzionale federale tedesca4. Nessuna deliberazione comune dei popoli europei infatti ha mai legittimato “questa” Europa. Anzi. Si è assistito a un evento di eclatante conflitto tra legalità e legittimità. Il progetto normativo a pretese costituzionali, redatto al fine di inventare una aberrante costituzione senza Stato, sottoposto al voto popolare in due degli Stati-membri, fu respinto dal corpo elettorale di ambedue quegli Stati. Questo voto non poteva e non potrebbe non coinvolgere, oltre che la forma, i contenuti del Trattato oggetto di ambedue i referendum. Travolse infatti integralmente quel Trattato con l’estinzione della sua pretesa ad acquisire efficacia, quell’efficacia che avrebbe ottenuto solo se fosse stato ratificato da tutti gli Stati-membri. Ma l’arroganza dei governi – rectius delle forze economiche e politiche del neoliberismo – riuscì poi a riprodurre gli stessi contenuti del Trattato respinto in quello attualmente vigente, il Trattato di Lisbona. Contenuti che vigono, peraltro sciaguratamente, e vigono perché sorretti dalla legalità di diritto internazionale, quella che ha per soggetti gli Stati-apparati, i governi. Ma che sono privi di legittimazione democratica come è privo di legittimazione democratica l’intero ordinamento dell’Unione europea.

Un’autorevolissima dottrina rileva una ancora più sconcertante vicenda. La definisce “colpo di Stato” compiuto mediante il regolamento 1466/97 col quale violando l’art. 103 del TFUE, «all’obiettivo dello sviluppo è sostituito un risultato consistente nella parità del bilancio», l’austerity, con tutte le catastrofiche conseguenze prodotte sulle condizioni di vita dei cittadini europei 7. Un deficit di legalità formale si è aggiunto quindi a quello di legittimità.

Il riconoscimento di questo duplice deficit non ha prodotto conseguenze rilevanti, né poteva. Avrebbe posto in discussione l’origine della struttura, il suo «nascimento» (avrebbe detto Vico), il suo essere «struttura (di diritto), internazionale […] esterna agli Stati-persone»8, ma sempre più dotata di competenze e poteri inerenti ai rapporti interni agli Stati. Ai rapporti cioè tra Stati-apparati e Stati-comunità. Una struttura in continua mutazione genetica, senza però che tale mutazione riuscisse a raggiungere il suo compimento.

È questa l’Europa che continua a mostrarsi non più tanto struttura internazionale, ma neanche struttura compiutamente statale. Per non essersi evoluta in Stato, per non poterlo diventare, la Ue si rivela essere entità a-democratica e anche spoliticizzata. Ademocratica perché estraniata dal sentimento dei suoi popoli. Spoliticizzata perché, aggredita dalla crisi economica, si è trovata finora, e sono sette anni, nell’impossibilità di difendersi dalla gravità e dalla complessità di tale crisi.

Emerge, a questo punto, l’altro vizio genetico della Ue. Quello di essere stata costruita ponendo a suo fondamento «l’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza», il liberismo. (artt. 119- 120 del TFUE, ma già esplicitamente nel Trattato di Maastricht). Il fondamento della Ue è questo. Come tale riduce a mere declamazioni gli enunciati degli articoli 2 e 3 del TUE, specie quelli sui diritti sociali, subordinandone il godimento alle disponibilità dei bilanci statali. Come tale, vincola la dinamica della Ue e, con la dinamica, il compito da raggiungere ed eternare, blindandolo con i suoi corollari e le sue implicazioni. L’assunzione della dottrina del capitalismo liberista come principio unico, ragion d’essere della Ue, ha ripristinato nella contemporaneità un assolutismo di segno diverso da quello storico, che era personale-dinastico, ma non meno irrazionale, l’assolutismo di un’ideologia. Quella che, imponendo l’autoregolazione dei mercati,trasferisce a essi la sovranità che la Ue ha eroso agli Stati-membri divenendo così tramite e strumento dei mercati.

V’è di più. Incorporata nei Trattati, l’ideologia neoliberista riduce ogni istituzione comunitaria a proprio organo esecutivo in quanto esecutivo dei Trattati. Esecutivo dei Trattati è anche il Consiglio europeo, anche il Consiglio (dei ministri), che, oltre tutto, con lo schermo della collegialità, immunizza dalla responsabilità nei confronti dei rispettivi Parlamenti i singoli governi. Trasforma in esecutivo qualsiasi istituzione e se ne appropria. Esecutive dei Trattati diventano poi la Corte di giustizia, la Corte di conti, la Bce. Anche quella istituzione denominata Parlamento, sorta e affermatasi nei secoli come deliberativa per eccellenza e che, rovesciando dal vertice alla base dell’entità a forma Stato la titolarità del potere sovrano, ne divenne la rappresentanza, diventa esecutiva dei Trattati e dei suoi contenuti. Il congegno ditale trasformazione-riduzione delle istituzioni della Ue è noto. È l’esclusività dell’iniziativa legislativa attribuita alla Commissione, istituzione che deve promuovere l’interesse generale dell’Unione, vigilare su quell’applicazione dei Trattati come riassunta dalla… stupidità dei parametri.

Come struttura incerta della sua identità istituzionale ma indubitabile come funzione del mercato la Ue è in crisi. Per essere stata costruita essenzialmente e sostanzialmente come entità economica, si trova a essere politicamente neutralizzata. I fattori di questa crisi, stante la singolarità della sua durata – a fronte di quella omologa subita ma da tempo superata in Usa –, non possono essere che quelli posti alla base della entità Ue. Quindi, la rigidità accoppiata alla assolutezza della dottrina elevata a principio supremo dell’Unione, insieme però alla carenza di poteri tipici di uno Stato, come, ad esempio, quelli attribuiti a un prestatore di ultima istanza. Carenza, questa, e mutilazione conseguente della Bce dovute proprio al rispetto del totem dell’autoregolazione del mercato.

Una alternativa è possibile

La recessione dopo i disastri di Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda ha investito l’Italia, investe ora la Francia e non è da escludere che spinga la stessa Germania nella stagnazione.

A questo punto, «va detto finalmente a chiare e forti lettere che [….] “l’obiettivo della pace […] era il vero obiettivo” iscritto nell’articolo 11 della Costituzione e il mercato comune […] lo strumento»9 (del tutto opposto, peraltro, a quello prescritto dal Manifesto di Ventotene)10. Strumento, dunque, non obiettivo, non fine. Si può allora dedurre che perché strumento è sperimentabile, è sostituibile.

Per come ideato, disegnato ed eseguito questo strumento sta fallendo. Può travolgere con l’Unione esistente ogni progetto, ogni ideale unitario di Europa. Un’alternativa può esserci. A condizione che si traggano tutte le conseguenze dalla configurazione della Ue operata nelle righe precedenti, si pongano sul banco di prova i singoli profili della struttura configurata così come risultano disegnati e come sono risultati integrati in sistema, li si giudichi quanto a legittimazione democratica e quanto a efficienza funzionale. Sono questi, a mio giudizio, i profili da sostituire. Li indico di seguito.

Il carattere internazionale ed esterno della struttura europea rispetto agli Stati-persone e tanto più rispetto agli Stati-comunità non ha retto l’estensione della competenze normative attribuite via via alla Ue. E non ha retto appunto perché è strutturalmente entità a funzioni normative parziali. Sono troppe queste competenze per poter essere attribuite ad un non-Stato. Richiedono imperiosamente il potere interno alla forma-Stato, proprio quello del soggetto-Stato.

È questione, questa, intimamente legata all’insufficienza della legalità dei Trattati come strumento dell’erosione delle sovranità statali. Richiama immediatamente la connessa questione della necessità di provvedere ad assicurare il fondamento delle competenze attribuite, la legittimità delle attribuzioni. Che solo la democrazia può offrire, non il suo deficit, riconosciuto mille volte e mai colmato pensando di sostituirlo con acrobatiche e risibili escogitazioni di bassa dottrina.

E vengo ora alla ragione morale e politica del rifiuto di questa Europa. Il suo reale fondamento è l’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Lo dichiara il Trattato sul funzionamento della Ue, quello che ne prescrive la dinamica operando la congiunzione indissolubile di mezzo e fine, elevando il liberismo economico a religione della Ue e dell’assembramento degli Stati che la compongono.

Dalla messa in discussione di detti profili potrebbe scaturire la risposta a una domanda imperiosa. Attiene al se e al come potrà esserci una Unione europea diversa e perciò rigorosamente coerente con l’obiettivo della pace e della giustizia dell’articolo 11 della nostra Costituzione, il cui valore universale non sia travisato, una Unione legittimamente fondata, che, invece, di obbedire ad una ideologia, inveri la democrazia.

È possibile tracciarne qualche linea. Ed è anche necessario non potendo e non dovendo dire solo che l’Europa che vogliamo deve essere l’esatto opposto di quella della Ue. Tracciare qualche linea di un’Europa che inveri la democrazia è più che possibile. L’Europa dispone di una straordinaria miniera. L’ha scoperta sul proprio suolo, l’ha aperta, ne ha tratto già tesori inestimabili. Ha un nome che la definisce esattamente quanto a materiale e quanto a spirito: è il costituzionalismo. I suoi albori apparvero nel suo estremo Occidente e furono le Carte, da quella di Enrico I (1100) che ridava vigore alla legge di re Edoardo con gli emendamenti di Guglielmo il Conquistatore, alla Magna Charta conquistata a Giovanni Senzaterra (1215) modificata tre volte e infine, previo formale contratto di compravendita dei suoi contenuti normativi, concessa da Enrico III nel 1301. Concedevano, strappavano, compravano diritti queste carte ed erano diritti di libertà, diritti delle persone, diritti di proprietà, diritti alla tutela dei diritti. Il primo dei due principi, valori, dommi del costituzionalismo si era affermato. Da solo non sarebbe bastato.

E l’inizio fu duplice. Correva l’anno 1321 quando da Melfi Federico II di Svevia emanò le sue Constitutiones. La 1,XXXI sanciva il principio dell’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i suoi sudditi «senza eccezione per tutti e per ognuno», cancellando «quella ingiustizia che si era manifestata nei giudizi penali e civili, la quale faceva distinzione tra le persone […] e mirando perciò a garantire che la giustizia venga somministrata col piatto equo della bilancia, “si tratti di un suddito di origine franca, o longobarda, o romana che promuova un processo o che venga chiamato in giudizio”»11. Il che se non impediva la persistenza di una pluralità di status, assicurava però l’uguale trattamento dei sudditi, sia all’interno che al loro esterno12. I semi del costituzionalismo comunque erano stati gettati. A fecondarli avrebbe provveduto poi l’Illuminismo nel gran secolo della ragione e delle due Rivoluzioni.

Vanno segnalate queste date, vanno rilevati questi precedenti. Servono a mostrare che il costituzionalismo in Europa ha radici antiche, collocate all’interno di una dimensione temporale di lungo periodo. Precede la formazione degli Stati nazionali, la stessa idea di nazione. Le libertà comunali in Italia e nella Germania meridionale erano state ben acquisite sempre che non si fosse servo, plebeo, ebreo o musulmano non convertito. Diritti di libertà, e di proprietà, segnano profondamente con la sua storia, l’identità dell’Europa.

A fondare la nuova Europa, quindi, potranno essere i diritti. Basterà assumerli dalle formulazioni delle Costituzioni del secondo dopoguerra di tutti gli Stati, sceglierne le più ampie, efficaci, incontrovertibili. Si dovrà trarre dalla Carta di Nizza le espressioni che estendono i contenuti delle norme sui diritti di libertà e civili, arricchendo i cataloghi dei diritti delle varie generazioni, emendandola dalla violenta prepotenza delle formule adottate per il diritto di proprietà e per quello di impresa. Vanno riaffermati i diritti sociali come sanciti dalle Costituzioni italiana, tedesca, spagnola, francese (della IV Repubblica come riassunte dalla V). I diritti sociali dico, escludendo che possano essere finanziariamente condizionati se riconosciuti con formule ambigue e se subordinati a normative di altri ordinamenti, se condizionati negativamente per essere diritti a prestazione il cui godimento perciò implicherebbe un costo. Come se i diritti sociali fossero i soli a costare e non lo fossero tutti i diritti, come dimostrano indirettamente ma incontestabilmente gli stati di previsione della spesa di tutti i ministeri. Vanno comunque provvisti del massimo di tutela giuridica i diritti a titolarità e a godimento universale perché indisponibili e perché sono alla base dell’eguaglianza, a differenza di quelli patrimoniali che sono, al contrario, disponibili e si pongono alla base della diseguaglianza.

Quale Stato

La questione dell’eguaglianza è centrale. Il principio che la condensa è fondante in sé e come connettivo dei diritti. È necessario però che la si riaffermi nel suo significato integrale, comprensivo della sua concezione formale e di quella sostanziale. A unificare l’una con l’altra fu il Costituente italiano e lo fu per dedurla come necessità di dare contenuto, significato, valore alla dignità degli esseri umani, nella concretezza dei rapporti umani, quelli sociali. Si può ottenere che tale formulazione sia assunta al vertice dell’ordinamento della nuova Europa col ruolo e con la forza di compito da realizzare perché diventi l’unione dell’eguaglianza. Il neoliberismo trionfante la ha negata, estendendo senza fine la distanza dei pochi detentori della ricchezza dalla stragrande maggioranza degli europei e dimostrando il fallimento della Ue sul piano morale e sociale. Colmare questa distanza diventa così obbligo indefettibile per la stessa credibilità della civiltà europea.

L’altro connettivo dei diritti è la solidarietà. Nasce spontaneamente dalla convivenza, la consolida, la assicura, la garantisce. Non può configurarsi aggregazione umana che ne sia priva o che non la offra in misura consistente. L’Europa che abbiamo ne è quanto mai carente. A dimostrare questo deficit è l’emersione dei movimenti xenofobi, nazionalisti, razzisti, separatisti. La loro diffusione e la loro consistenza è stata indotta negli ultimissimi anni dalla politica di austerity imposta dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi economica che sta attanagliando il continente dal 2007. Della quale crisi quella politica non solo si è dimostrata invece che rimedio fattore incrementale, ma ha anche incrinato profondamente la solidarietà, se mai realmente esistita, tra i popoli degli Stati-membri del Nord e quelli degli Stati membri del Sud dell’Europa.

La solidarietà è però quel connettivo dei diritti che non soltanto permette prima e assicura poi la convivenza pacifica di ogni aggregazione umana, ma si pone come cemento di tale aggregazione, come base di ogni forma-Stato perché su di essa soltanto se ne può costruire l’apparato, fornendole così soggettività politica e giuridica, interna ed esterna.

Si impone a questo punto la questione della configurazione dell’entità e perciò della identità dell’Europa che vogliamo. Va affrontata con molto realismo ma con ambizione adeguata alla enormità del compito. Traendo tutte le conseguenze dal fallimento dell’Europa che abbiamo e rispondendo innanzitutto alla domanda: quale è stata storicamente l’Europa, quanta storia la identifica oggi? Si può forse rispondere a questa domanda ipotizzando che l’Europa si identifichi nelle nazioni dell’Europa. È più che noto che a coniare la formula “Europa delle nazioni” sia stato De Gaulle. La usava per eternare la sua Nation, con tutta intera la sovranità statuale che vantava ed esercitava nientemeno che Luigi XIV e che ai suoi successori fu strappata dalla Rivoluzione per attribuirla alla nazione, e – così si disse – alla Francia, tutta intera. C’era più di un seme di verità nell’affermazione del Generale.

L’idea di nazione l’Europa la ha inventata, la ha realizzata, idealizzata, idolatrata13. Per dieci secoli, quest’idea si è calata nelle menti e nei cuori di distinte comunità umane e le ha identificate dando loro un nome e un destino. Le ha armate, le ha contrapposte in aspre, crudeli e continue guerre, i cui esiti vengono celebrati, anno per anno, ovunque sia corso il sangue d’Europa, ovunque sia sorto un monumento o si sia recinto un sacrario. Il significato del rito traspare chiaramente come modo ricognitivo ed affermativo dell’identità nazionale. Va detto, ed è doveroso riconoscerlo, a questo punto, che almeno il flagello delle guerre europee questa Europa lo ha escluso e si spera per sempre.

Non si può certamente sottovalutare che questa stessa idea di nazione è immersa in lingue e culture generate, fecondate, vantate da ciascuna nazione. E ciascuna nazione, nella propria lingua e nella propria cultura, eleva a proprio simbolo nazionale i propri poeti, i propriletterati,i propri scienziati, scultori, pittori, musicisti, inventori. Certo, poesia, letteratura, arte, musiche, scienza, tecnologie, scoperte, invenzioni non si rinchiudono nei confini delle nazioni, hanno per patria il mondo, che fortunatamente non tarda ad appropriarsene. Ma la cultura originaria, specifica, non sembra che possa cancellarsi, anche se vagherà per il mondo. Soprattutto non può essere dissipata l’accumulazione culturale operata per secoli da ciascuna nazione, proprio perché la cultura non è né amputabile, né riducibile. Va detto, l’Europa non può rinunziare a nessuna delle culture prodotte dalla storia delle sue nazioni.

Pluralità irriducibile e unità irrinunciabile, è questa la dialettica di fronte alla quale la storia pone oggi l’Europa. È questa la realtà, la verità dellaQuestione-Europa e sulla quale va costruita la nuova Europa, l’Europa che vogliamo. Non è una dialettica degli opposti e non deve esserlo. Va resa, comunque e necessariamente,dialogo,potrà,dovrà diventare confronto, anche duro ma costruttivo, tollerante, inclusivo. Il come potrà diventarlo lo sa e lo può proporre la scienza giuridica delle istituzioni, quella cioè della collocazione dei poteri, del riconoscimento dei diritti, della proclamazione e realizzazione dell’eguaglianza, della promozione della solidarietà.

Una scienza è tale solo se non può prescindere dall’oggetto specifico che deve trattare. Chi sa di storia e di politica usa ripetere che a Solone fu chiesto quale fosse la migliore delle forme di Stato e che il saggio legislatore rispose domandando a sua volta a quale città ci si riferisse. Riferirsi all’Europa significa riferirsi a una popolazione di più di cinquecento milioni di abitanti, maggiore di quella degli Stati Uniti (308,745 milioni), e dei 143 milioni di abitanti della Russia. A una popolazione inferiore solo a quella dell’India (un miliardo e 254 milioni) e della Cina (un miliardo 339 milioni). È il rapporto tra questi numeri che decide quale sia la struttura necessaria per una entità statale come potrebbe essere quella europea e non può decidere che a favore dello Stato federale.

Ne consegue immediatamente la scelta di quale tipo di Stato federale può essere adeguato a una Europa che abbia i caratteri distintivi che si è cercato di evidenziare nelle righe che precedono. È scaturita la formula «pluralità irriducibile». Se ne deve indicare il denotato ed il significato attuale. Il denotato lo rivela la singola storia di ciascuna nazione. Il significato è da ricercare nel portato attuale di ognuna di esse. A rivelarlo è l’apporto culturale che ciascuna nazione ha offerto allo spirito del mondo dopo averlo nutrito e definito nel proprio mondo, il mondo che le ha dato il nome e il destino. Ne deriva che ai singoli Stati-nazione dovrà appartenere l’esclusività della legislazione e della attuazione-esecuzione nelle materie che costituiscono l’ethos e il logos delle nazioni. Insieme e in parità, nell’inderogabilità della loro comune presenza, ciascun ethos e ciascun logos perderà asprezza, violenza, aggressività. Acquisirà virtù, quella del dialogare, del tollerare, dell’apprendere dai simili e provare a realizzare il terzo dei comandamenti dell’89, la fraternité.

Una Assemblea Costituente europea

Siamo giunti così alla questione centrale, quella della unità irrinunciabile dell’Europa, basata però su altri e opposti principi rispetto a quelli su cui è stata eretta la Ue. La cui crisi profonda è rivelata dall’allarmante declino demografico, dallo stato comatoso della sua economia, dalla catastrofe sociale provocata dal massacro dei diritti sociali, ad opera dell’austerity, figlia naturale e riconosciuta del neoliberismo economico, clamorosamente fallito – lo prova il Quantitative Easing, strumento certamente incompatibile con l’ortodossia liberista – ma tragicamente difeso e propugnato dalla maggiore potenza della Ue, la Germania. Non potrà essere questa austerity, non può essere il liberismo, non può essere l’assolutismo dell’economia capitalistica, neanche moderato dal keynesismo, il Wert e il Wesen dell’irrinunciabile unità dell’Europa. Potrebbe e dovrebbe essere, invece quella di uno stato che abbia potestà unificante, unificante la condizione umana in ciascuno e in tutti gli stati-membri. Dovrebbe essere quella dell’equivalente trattamento sociale del boscaiolo finlandese e del bagnino di Taormina.

La questione irrinunciabile dell’unità dell’Europa diventa quindi quella del governo dell’Europa, di quale forma di governo sia adeguata all’Europa dell’eguaglianza. La struttura federale di uno Stato non impone una conseguente specifica forma di governo. È vero che gli Stati federali del Continente americano sono tutti a regime presidenziale, ma è anche vero che è invece parlamentare la forma di governo di quelli europei, (Germania, Austria, quella della Spagna, vigendo la monarchia non può non esserlo, così come quella della Gran Bretagna). Parlamentare inoltre è la forma di governo della più vasta democrazia del mondo, l’India.

La scelta della forma di governo parlamentare, per lo stato federale che stiamo immaginando e proponendo, si impone non soltanto per conformità allo stile istituzionale europeo ma anche per ragioni che si rifanno al pathos di ognuno dei suoi popoli. La storia degli Stati nazionali d’Europa è stata soprattutto storia di guerre guerreggiate con sacrifici immensi, con generazioni di uomini dimezzate. La memoria delle mille battaglie, tante per tante guerre, la memoria dei milioni di morti noti e ignoti nei vari fronti, delle migliaia di civili uccisi, dei mutilati condannati a vita alla menomazioni, la memoria degli eccidi innocenti, delle città bombardate ogni notte, delle fabbriche distrutte, dei campi minati, si sarà pure placata ma non si è estinta. Nelle due guerre mondiali del secolo scorso gli schieramenti non sono cambiati, si sono riprodotti tal quali. Una grave frattura si è avuta in questi anni. L’austerity, con le catastrofiche conseguenze prodotte sulla vita delle donne e degli uomini, specie se giovani, delle classi subalterne e anche di quelle medie, ha di nuovo contrapposto gli Stati del Centro-Nord a quelli del Mediterraneo. Il carattere pacifico della frattura non può neutralizzarne gli effetti prodotti nella sensibilità, nella persuasione delle masse dei Paesi del Sud Europa. Prudenza e saggezza insegnano da sempre che una memoria placata e non estinta non va rinfocolata. Un presidente governante tedesco non è certo tra le aspirazioni dei francesi e viceversa. Altrettanto si può dire del sentimento nazionale polacco nei confronti della Germania. Né la Spagna può dimenticare i fucilati dai plotoni di esecuzione napoleonici, tanto meno Guernica. La storia dell’Italia è la storia dell’indipendenza della nazione italiana cui si aggiunge la memoria delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto e di Sant’Anna di Stazzena.

È perciò decisivo il rifiuto del presidenzialismo come sistema istituzionale adeguato alla realtà della base multiculturale, politica e sociale dell’Europa. Allo stadio attuale dello sviluppo storico della giuspolitica, la fonte di legittimazione del potere è alla base del soggetto-Stato, la prevalente strumentazione per offrirla è quella rappresentativa. Lo è a condizione che sia efficace il conferimento ma credibile strutturalmente l’entità che la riceve. Alla pluralità della base sociale legittimante deve corrispondere una analoga pluralità nella composizione dello strumento istituzionale (organo) legittimato. Un organo monocratico, un uomo solo, non lo è mai 14. Tanto meno lo potrebbe essere un eletto da ventisette soggettività nazionali, diverse per storia, lingua, tradizione, collocazione geografica. Solo un sistema parlamentare di governo potrebbe riuscire a comporre, mediare, unire istituzionalmente, quindi politicamente e giuridicamente i popoli d’Europa in un solo Stato, plurale e sociale. Quello che solo una Assemblea Costituente europea può erigere.

Note

* È il testo della Lectio magistralis tenuta il 3 febbraio 2015 sul tema assegnatomi nel conferirmi il “Premio Mario Pagano” alla Scuola di Studi politici dell’Istituto italiano di Studi filosofici di Napoli. Sarà pubblicata negli Scritti in onore dell’illustre collega e amico Gaetano Silvestri.

1) Su Stato, elementi dello Stato, stato apparato, Stato comunità, ordinamento statale, forme di Stato e di governo, rinvio ai manuali e all’ampia letteratura critica sull’argomento. Qui posso solo ricordare: G. Ferrara, La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente, in S. Labriola (a cura di), Ripensare lo Stato, Milano, Giuffrè, 2003T. Martines, Diritto costituzionale, XI, Milano, Giuffrè, 2005; F. Bilancia, Corso di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 2011.

2) V. R. Monaco, Le comunità sopranazionali nell’ordinamento internazionale, in La Comunità internazionale, 1953, p. 441.

3) Sul concetto di costituzione cfr. tra i tanti, M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1994; G. Ferrara, La Costituzione dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, Feltrinelli, 2006; oltre che, ovviamente, H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, Milano, Comunità, 1948.

4) Cfr. G. Tesauro, Sovranità degli stati e integrazione comunitaria, Napoli, Editoriale scientifica, 2006, p. 11.

5) Sulla dialettica tra le due opposte categorie giuspolitiche il rinvio è obbligato a C. Schmitt, Legalità e legittimità, tr. it. in Id., Le categorie del “politico”, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 211 e sgg.; H. Hofmann, Legittimità contro legalità, Napoli, Esi, 1999.

6) Ad esempio nel pronunciamento del 30 giugno 2009.

7) G. Guarino, ora in Cittadini europei e crisi dell’euro, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 40 e sgg.

8) La definizione è di G. Tesauro, op. cit.

9) Così G. Tesauro, op. cit., p. 48, n. 1.

10) Cfr. ora in A. Spinelli, E. Rossi, con prefazione di E. Colorni, Il Manifesto di Ventotene, Milano, Mondadori, 2006, spec. 29 e ss.

11) Così recitava la legge XXXI del secondo libro delle Costituzioni: cfr. Le Costituzioni di Melfi, tr. di G. Fortini e F. Teodoli, in Le Costituzioni di Melfi di Federico II, Roma, 1985.

12) Cfr. ora O. Zecchino, Dignissima creatura rum: la persona nella Costituzione di Federico II, in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, IV, 3343 e sgg., spec. 3364.

13) Sulla idea di nazione, rinvio ovviamente, pur se criticamente, a F. Chabod, L’idea di nazione, Bari, Laterza, 1962; e ora, spec. a C. De Fiores, Nazione e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2005.

14) Rinvio al mio Gli Atti costituzionali, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 11 e sgg., passim.

di Gianni Ferrara

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Informazioni su Alfredo Di Costanzo 27803 Articoli
Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.

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